Sospensione cautelare dal servizio per reati gravi commessi prima dell’assunzione: il momento rilevante è l’esercizio dell’azione penale (TAR Calabria n. 1558 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare dal servizio disposta ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981 ha natura autonoma rispetto all’accertamento penale ed è finalizzata a tutelare il prestigio dell’Amministrazione, il buon andamento del servizio e il rapporto fiduciario tra dipendente e istituzione. Ai fini della legittimità del provvedimento non occorre una motivazione particolarmente diffusa, essendo sufficiente il richiamo alla gravità oggettiva dei fatti contestati, desumibile dalla natura del reato, dalla posizione rivestita e dalle funzioni svolte. Non rileva la data di commissione dei fatti ma il momento in cui è stata esercitata l’azione penale, poiché, ragionando diversamente, si configurerebbe un’immunità per i reati commessi prima dell’ingresso nei ranghi dell’Amministrazione.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato ha impugnato il provvedimento del 7 febbraio 2023 con cui era stata disposta, in via d’urgenza, la sua sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 737/1981. La misura conseguiva all’esercizio dell’azione penale, comunicato dalla Procura della Repubblica, per i reati di concorso in introduzione clandestina in luoghi militari, possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio, falsità materiale e ideologica e tentata truffa, commessi in occasione di un concorso per il reclutamento di allievi finanzieri.
Il ricorrente, che al momento dei fatti non era ancora in servizio, ha dedotto il difetto di motivazione e la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la gravità dei reati avrebbe dovuto essere valutata in concreto, in relazione alle funzioni svolte e all’assenza di pericoli per l’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la posizione assunta dall’Amministrazione. La sospensione cautelare, ha precisato il Collegio, non è una misura volta a prevenire la reiterazione di condotte criminose – funzione propria delle misure cautelari penali – ma è finalizzata a tutelare l’immagine e il prestigio dell’istituzione. In tale prospettiva, non assume rilievo determinante la pretesa insussistenza del pericolo di reiterazione.
Quanto al vizio di motivazione, la sospensione cautelare facoltativa costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo se manifestamente irragionevole, e non richiede una motivazione particolarmente diffusa: è sufficiente il richiamo alla gravità oggettiva dei fatti contestati, desumibile dalla natura del reato, dalla posizione rivestita e dalle funzioni svolte. Inoltre, essendo una misura autonoma rispetto all’accertamento penale, non presuppone l’accertamento definitivo della responsabilità ma solo una valutazione sommaria degli elementi risultanti dagli atti processuali.
Il Collegio ha quindi respinto l’argomento secondo cui i fatti sarebbero avvenuti prima dell’ingresso in Polizia: non rileva la data dei fatti ma il momento in cui è stata esercitata l’azione penale, avvenuta quando il ricorrente era già agente di Polizia. Diversamente opinando, ha osservato la Corte, si finirebbe per configurare una sorta di immunità derivante dal rapporto di servizio per i reati commessi in precedenza.
Infine, sono state giudicate inammissibili le deduzioni di disparità di trattamento formulate solo in memoria, e inconferente il precedente richiamato dal ricorrente, riguardante una condotta di diversa e minore offensività rispetto alla sostituzione di un candidato in un concorso pubblico. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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