Derogabilità del vincolo sulle zone umide e edificazione nei lotti compromessi (TAR Sardegna n. 473 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 28 della L.R. Sardegna n. 1/2021, nel recepire in via interpretativa la disciplina del Piano Paesaggistico Regionale, non introduce un vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia delle zone umide. Poiché il PPR assoggetta tali aree a vincolo derogabile, la norma regionale va letta in coerenza con esso e non può precludere in via assoluta i nuovi interventi edilizi. L’inedificabilità assoluta opera soltanto per le aree libere da volumi regolarmente accatastati alla data di approvazione della legge, mentre per le aree già edificate resta l’onere di una concreta valutazione di compatibilità paesaggistica. Il mero distacco materiale del nuovo manufatto dall’edificio preesistente non è di per sé prova di un impatto maggiore sulla zona umida tutelata.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il SUAPE, al termine della conferenza di servizi, ha respinto la domanda di edificazione di un fabbricato per civile abitazione su un lotto ricadente nel piano di lottizzazione di completamento. Il diniego si fondava sul parere negativo dell’ufficio urbanistica comunale, reso sul presupposto che l’area, collocata a circa 170 metri dallo stagno e quindi entro la fascia di 300 metri, fosse divenuta inedificabile per effetto dell’art. 28, commi 1 e 2, della L.R. n. 1/2021, intervenuta nelle more del procedimento.

La ricorrente ha sostenuto che la variante al piano di lottizzazione, approvata dal Comune e dalla Regione sotto il profilo paesaggistico, aveva già individuato sul lotto il volume assentito e la tipologia della costruzione. Ha inoltre dedotto che la fascia di tutela non comporta inedificabilità assoluta, dovendosi distinguere le aree libere da quelle già edificate, e ha denunciato la contraddittorietà dell’amministrazione, che aveva assentito le opere di urbanizzazione correlate alla stessa variante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nell’interpretazione dell’art. 28 della L.R. n. 1/2021. La disposizione è stata introdotta con finalità interpretativa della disciplina del previgente PPR, sicché ne va data una lettura coerente con esso. Poiché il Piano Paesaggistico Regionale sottopone pacificamente a vincolo derogabile le aree adiacenti alle zone umide, tra cui lo stagno interessato, anche la norma regionale non può essere intesa nel senso di precludere in via assoluta i nuovi interventi edilizi nella fascia di rispetto.

Tale conclusione discende dal tenore letterale della stessa disposizione. Il comma 2 prevede l’inedificabilità assoluta solo per le aree libere da volumi regolarmente accatastati, mentre le aree già edificate risultano paesaggisticamente compromesse. Nel caso concreto sui luoghi insistono costruzioni precedenti e il lotto è già edificato, di modo che la preclusione assoluta non opera.

Il Tribunale valorizza inoltre la variante approvata dal Comune e dalla Regione, alla quale ha fatto seguito la convenzione integrativa per le opere di urbanizzazione. Si tratta di un’area antropizzata, collocata in zona F, interessata da interventi risalenti ai primi anni Ottanta, nell’ambito della quale gli elaborati approvati recano indicazione precisa della collocazione dei volumi e della tipologia costruttiva.

Il Collegio evidenzia l’esito paradossale di un’interpretazione opposta: la nuova disciplina di tutela delle zone umide risulterebbe più restrittiva di quella dettata per la fascia costiera, dove i nuovi interventi sono consentiti se l’area è già interessata da un piano di lottizzazione attuato. Anche il comma 3 va letto nel senso che gli interventi ivi richiamati possono realizzarsi sia sull’edificio esistente sia separatamente da esso, purché nel medesimo lotto già edificato.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato, fermo restando l’onere per il Comune di valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento con adeguata motivazione. Le spese sono compensate per la novità della disciplina al momento dell’adozione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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