Interesse ad impugnare la sospensione dei lavori con ordine di demolizione definitivo (TAR Sardegna n. 472 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento di sospensione dei lavori quando il precedente ordine di demolizione, non impugnato e divenuto definitivo, imponga già al destinatario la cessazione dell’attività edilizia e la riduzione in pristino. L’annullamento dell’atto di sospensione non arrecherebbe, infatti, alcuna utilità concreta al ricorrente, che resterebbe comunque vincolato al rispetto del titolo demolitorio. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non sospende né priva di efficacia l’ordine di demolizione: intervenuto il rigetto dell’istanza, il provvedimento demolitorio riacquista pienamente la sua normale efficacia.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato un fabbricato rurale destinato a deposito agricolo, con annesso terreno, sul quale il dante causa aveva ottenuto concessione edilizia poi variata. Subentrato nella proprietà, ha eseguito l’intervento in totale difformità rispetto ai titoli abilitativi: fabbricato in posizione diversa, aumento di volumetria, parziale scopertura del piano interrato e aggiunta di due tettoie non previste.
Accertato lo stato dei luoghi, il Comune ha disposto la sospensione dei lavori e, con successiva ordinanza, la rimessione in pristino entro novanta giorni. Accertata l’inottemperanza alla demolizione, l’interessato ha presentato istanza di accertamento di conformità, respinta. Il ricorso avverso il diniego è stato rigettato con sentenza di questa Sezione, mai appellata. Proseguiti i lavori, il responsabile dell’Area Tecnica ha adottato il provvedimento interdittivo del 2018, impugnato con il ricorso in esame. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale. Il ricorrente non ha mai impugnato l’ordinanza di demolizione, pur notificatagli, e non l’ha mai eseguita, come accertato dalla Polizia Locale con successivi sopralluoghi, l’ultimo dei quali ha evidenziato la prosecuzione dei lavori abusivi.
L’oggetto dell’ordinanza di demolizione, mai impugnata e perciò divenuta definitiva, è sostanzialmente identico a quello del provvedimento di sospensione impugnato. Ne deriva che l’annullamento di quest’ultimo non gioverebbe concretamente al ricorrente, il quale resterebbe comunque tenuto a interrompere i lavori e a demolire quanto eseguito in forza dell’ordinanza stessa. Il difetto di interesse alla decisione preclude l’esame nel merito.
Il Tribunale respinge la tesi secondo cui la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità avrebbe privato di effetto la precedente ordinanza di demolizione. Tale impostazione è ampiamente superata dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale: una volta intervenuto il rigetto dell’istanza — la cui legittimità è stata confermata con la richiamata sentenza di questa Sezione, mai appellata — il provvedimento demolitorio riacquista pienamente la sua normale efficacia. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato Sez. VI, 11 luglio 2018, Cons. Stato Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5981 e TAR Sardegna, Sez. II, 22 marzo 2023, n. 211.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000,00 in favore del Comune.
Nota della Redazione
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