Divieto di detenzione armi e valutazione prognostica di inaffidabilità del titolare (TAR Emilia-Romagna n. 435 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi alle persone ritenute capaci di abusarne. Il pericolo di abuso è accertato con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza, sì da rendere “più probabile che non” il rischio di abuso. La facoltà di detenere e portare armi è interesse cedevole rispetto all’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica, sicché è sufficiente il ragionevole sospetto, o anche soltanto semplici indizi di inaffidabilità. Rileva la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento: le circostanze sopravvenute non lo inficiano, potendo giustificare semmai una rivalutazione da parte dell’Amministrazione. La remissione di querela e l’archiviazione penale non vincolano il giudizio amministrativo preventivo.
Il Fatto
La Prefettura di Modena, con decreto del 18 ottobre 2021, ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni ed esplosivi, sul presupposto di una denuncia-querela sporta dalla coniuge per maltrattamenti verso congiunti e lesioni personali e della conseguente conflittualità domestica accertata dagli organi di polizia. Il ricorrente, titolare di un’agenzia di investigazione, ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna.
Ha dedotto l’insussistenza della prova dei maltrattamenti, valorizzando l’integrazione alla querela nella quale la moglie aveva ridimensionato l’episodio, e la successiva remissione della querela. Ha censurato il difetto di motivazione sull’attualità del pericolo di abuso delle armi e la mancata considerazione degli scritti difensivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’apprezzamento discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza involge il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi, da desumersi da elementi non meramente immaginari o aleatori (Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 194, che a sua volta cita Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041 e Cons. St., sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).
I provvedimenti prefettizi hanno natura cautelare e preventiva e anticipano la difesa della legalità. Il porto d’armi non è oggetto di un diritto assoluto: la sua facoltà recede davanti al ragionevole sospetto di abuso, dovendo scongiurarsi rischi per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività. L’Amministrazione può quindi negare la detenzione anche quando la condotta presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (TAR Lazio, sez. I, 11 marzo 2024, n. 4892).
La Corte precisa che rileva la specifica situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento: le circostanze sopravvenute non ne inficiano la validità, al più potendo giustificare una rivalutazione. Nel caso concreto la Prefettura aveva valorizzato la richiesta di provvedimento inibitorio avanzata dalla Tenenza Carabinieri, il ritiro cautelativo dell’arma detenuta, il procedimento penale pendente per violazione degli artt. 572 e 582 cod. pen. e il perdurante stato di conflittualità tra i coniugi.
Quanto alle difese del ricorrente, il Collegio ritiene non peregrino avanzare riserve sulle dichiarazioni della coniuge, per le note dinamiche psicologiche che spesso inducono le vittime di condotte aggressive a minimizzare. Nella dichiarazione integrativa emerge comunque un evento significativo: il ricorrente ha brandito un coltello ed è citata una pistola, con incertezza sui proiettili, e la moglie dà conto di lividi subiti. Non irragionevolmente, dunque, l’Amministrazione ha dubitato dell’affidabilità all’uso delle armi, né la successiva dichiarazione di riappacificazione giustificava, al momento del provvedimento, una diversa valutazione in chiave di possibile reiterazione.
Parimenti irrilevanti sono la derubricazione, la richiesta di archiviazione e il provvedimento di archiviazione del GIP: le valutazioni sulla carenza di elementi probatori rilevano sul piano penale, ma non sul provvedimento in contestazione, di funzione evidentemente preventiva. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate, ferma restando la facoltà di richiedere all’Amministrazione una nuova valutazione all’attualità.
Nota della Redazione
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