Improcedibilità esclusa per mancata impugnazione di atti successivi della selezione (Cons. Stato n. 619 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione degli atti successivi di chiamata e nomina non determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso gli esiti della procedura selettiva. L’interesse del ricorrente è connesso agli esiti della selezione indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, rispetto al quale l’esito selettivo costituisce presupposto non contestato. Sussiste un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l’annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale esplica sugli atti successivi un’efficacia caducante, e non meramente viziante, in ossequio al principio simul stabunt simul cadent. L’improcedibilità va pertanto esclusa anche quando l’atto finale presupposto non sia stato adottato, individuandosi l’atto lesivo in quello conclusivo effettivamente emanato.

Il Fatto

Un professore associato impugnava dinanzi al TAR Lazio l’invito a manifestare interesse, ai sensi dell’art. 7, comma 5 bis, della legge n. 240/2010, per la copertura di un posto di professore ordinario, nonché gli atti della procedura. Escluso per mancanza dei requisiti di partecipazione, contestava la scelta dell’Ateneo di indire una selezione riservata agli esterni, precludendogli la possibilità di concorrere.

Il TAR dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che il ricorrente non aveva impugnato il verbale del consiglio di dipartimento che aveva disposto la chiamata e la presa in servizio del controinteressato. Mancando un decreto rettorale di approvazione, secondo il primo giudice quel verbale costituiva l’atto conclusivo del procedimento e concretava la lesione. L’appellante censurava tale impostazione, richiamando un precedente della stessa sezione reso su analoga vicenda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce la causa richiamando espressamente il precedente della sezione n. 393 del 2025, reso su analogo ricorso di altro candidato nella medesima procedura, e ne condivide le conclusioni. Il primo motivo d’appello, avente carattere assorbente, è fondato.

La sezione ricostruisce i due indirizzi esegetici. Secondo un primo orientamento, la mancata impugnazione degli atti finali esprime disinteresse sostanziale e fa venir meno l’interesse processuale agli atti a monte. Secondo l’indirizzo condiviso, invece, l’impugnazione dell’atto di approvazione degli esiti rappresenta condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia di merito, poiché nomina e presa di servizio si fondano su di esso. Viene ribadito il principio per cui l’annullamento dell’esito selettivo esplica efficacia caducante sugli atti successivi.

Il Collegio precisa che l’estensione dell’annullamento all’atto presupponente opera anche quando questo non sia stato impugnato, salvo il solo caso in cui l’atto posteriore abbia conferito un bene a un soggetto non parte necessaria del giudizio. Nel caso concreto il decreto rettorale di approvazione non risulta adottato: la valutazione di idoneità della commissione è dunque l’ultimo atto della fase comparativa e presupposto necessario degli atti di nomina. La sua impugnazione radica l’interesse, con effetti caducanti sugli atti successivi.

Il Collegio esclude che il verbale dipartimentale possa sostituire il decreto rettorale: esso si limita a prendere atto del giudizio della commissione, assumendolo a presupposto della proposta di chiamata, senza i contenuti di un atto di approvazione. In disparte il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, un’interpretazione contraria porrebbe un problema di prospective overruling, non applicabile alle situazioni anteriori.

Accolto il primo motivo e assorbite le ulteriori censure in rito, il Collegio rileva che all’esame dei motivi di merito osta l’art. 105, comma 3, cod. proc. amm. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 16 del 2024 e la successiva Adunanza plenaria n. 10 del 2025, che estende all’erronea declaratoria di improcedibilità la nullità della sentenza, dichiara quest’ultima nulla con rinvio al TAR, non potendo pronunciarsi nel merito. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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