Il voto numerico nei concorsi e la sufficienza dei criteri di valutazione (TAR Lazio n. 16330 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei pubblici concorsi il voto numerico è idoneo a soddisfare l’obbligo di motivazione imposto dall’art. 3 della legge n. 241/1990, a condizione che la commissione esaminatrice abbia preventivamente fissato criteri di valutazione adeguati e coerenti con la finalità selettiva. Il punteggio esprime in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale dell’organo, contenendo in sé stesso la motivazione, ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità e del palese travisamento. La valutazione di idoneità di un altro candidato è riguardata nella sua globalità ed è indipendente, non potendo essere invocata per dimostrare l’idoneità del ricorrente. Il punteggio conseguito in una prova non è utilizzabile per inferire la preparazione richiesta in una prova diversa, incentrata su competenze ontologicamente differenti.
Il Fatto
Il Ministero della Giustizia bandiva un concorso per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia. L’art. 8 del bando prevedeva due prove scritte; la commissione predeterminava i criteri di valutazione, pubblicando quelli della prima prova con verbale del 14 maggio 2025 e dando lettura di quelli della seconda prova, con proiezione in aula, il giorno stesso dell’esame.
La ricorrente, non ammessa alla prova orale per il punteggio riportato nella seconda prova scritta, impugnava l’avviso di pubblicazione degli ammessi, il verbale sui criteri, la valutazione del proprio elaborato e il diniego di accesso. Con motivi aggiunti gravava poi la graduatoria finale. Deduceva la genericità dei criteri, l’insufficienza del voto numerico, la mancata ostensione degli atti e l’irrilevanza del minor punteggio rispetto a un candidato idoneo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La seconda prova consisteva in quattro quesiti complessi, volti a testare una preparazione trasversale e multidisciplinare. I criteri fissati dalla commissione — conoscenza e aderenza alla traccia, approfondimento e competenza tecnica, capacità di analisi e sintesi, chiarezza e correttezza linguistica — risultano del tutto coerenti con la finalità selettiva. La peculiarità dei posti, destinati a una figura apicale dell’amministrazione, giustifica criteri complessi, idonei a far emergere un dipendente culturalmente maturo.
Quanto al secondo motivo, il TAR ribadisce che il voto numerico soddisfa l’obbligo motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990 quando i criteri siano previamente fissati. Esso è manifestazione sintetica di giudizio, dettata da ragioni di economicità dell’azione amministrativa, e contiene in sé stesso la motivazione. Nel caso concreto la commissione aveva assegnato a ciascun quesito un punteggio massimo di 25 punti, così da richiedere la risposta ad almeno tre quesiti su quattro per raggiungere la sufficienza ed evitare il superamento mediante la sola valorizzazione di una o due risposte. La precisione dei quesiti, la coerenza dei criteri e il voto numerico consentono di ricostruire la motivazione dell’esclusione.
Il diniego di accesso è parimenti legittimo. La prima istanza era generica e massiva e attinente a documentazione non formata; la seconda, circoscritta, è stata evasa, sicché la ricorrente ha potuto articolare i propri assunti difensivi. In adempimento dell’ordinanza istruttoria l’amministrazione ha comunque depositato ampia documentazione.
Sui motivi aggiunti, il Collegio reputa irrilevante il punteggio della prima prova, posto che le prove sono indipendenti e incentrate su competenze diverse: la prima verteva su attitudini e competenze trasversali, la seconda sulla conoscenza delle materie e sulla capacità espositiva. Quanto all’elaborato di altro candidato, la valutazione di idoneità va considerata globalmente ed è indipendente; peraltro quel concorrente ha conseguito nella prova specifica un punteggio inferiore a quello della ricorrente.
La domanda è dunque respinta perché infondata sotto ogni profilo, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.