Dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nella disponibilità esclusiva del ricorrente (TAR Lazio n. 13022 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso. Il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa, provocando la presa d’atto del giudice. Il giudice, in tal caso, può solo dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In considerazione della decisione in rito, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
Il Fatto
L’associazione ricorrente ha impugnato gli atti concernenti l’autorizzazione alla demolizione parziale del compendio immobiliare denominato «Sistema della Pista Olimpica di Bob ‘Eugenio Monti’», sito in Cortina d’Ampezzo, nonché gli atti consequenziali, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica regionale e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria, adottata ai sensi della disciplina emergenziale per gli interventi funzionali ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Il ricorso è stato proposto dinanzi al TAR Lazio, che lo ha trattenuto per la decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente considerato la dichiarazione resa dalla parte ricorrente con memoria del 26 maggio 2026, con cui ha rappresentato che il bene culturale era stato «quasi completamente distrutto», con la costruzione della nuova pista olimpica di bob destinata alle competizioni invernali. Sulla base di tale dichiarazione, la stessa parte ha espressamente riconosciuto la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Il TAR ha osservato che il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, mantiene la piena disponibilità dell’azione. Tale disponibilità si estrinseca anche nella facoltà di dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa, ovvero di rinunciare esplicitamente al ricorso. In questa ipotesi, il giudice è chiamato a una mera presa d’atto, essendo preclusa ogni valutazione sostitutiva in ordine all’interesse ad agire.
La Corte ha quindi precisato che non può procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, essendo rimessa alla esclusiva valutazione della parte, impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza possibilità di esame nel merito delle censure proposte.
In ragione della natura in rito della decisione, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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