Tariffa sociale e ordine religioso: nessun obbligo di mantenimento per la suora (TAR Trentino-Alto Adige n. 258 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di compartecipazione alla spesa per i servizi socio-assistenziali della Provincia autonoma di Bolzano, il principio di sussidiarietà di cui all’art. 3 del d.P.G.P. n. 30/2000 opera esclusivamente rispetto a prestazioni economiche delle quali il richiedente abbia titolo giuridicamente azionabile. La congregazione religiosa non è equiparabile alla famiglia anagrafica né a un convivente, e la destinazione della pensione all’ordine per effetto del voto di povertà integra una obbligazione naturale priva di azione. Il diniego di tariffa agevolata fondato sul solo status di religiosa è pertanto illegittimo per violazione del principio di parità di trattamento e per difetto di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, religiosa, risiede in una struttura per anziani e ha chiesto alla competente comunità comprensoriale la tariffa agevolata per la retta di degenza. L’amministrazione ha respinto l’istanza rilevando che le suore cedono all’ordine redditi e patrimoni, con la conseguenza che la congregazione dovrebbe provvedere ai bisogni delle singole e la mano pubblica resterebbe sussidiaria.
La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la falsa applicazione del principio di sussidiarietà, l’errata valutazione della situazione economica, l’assenza di liberalità verso l’ordine, la disparità rispetto all’anno precedente e la violazione del principio di uguaglianza. Si sono costituite la comunità comprensoriale e il comune di residenza, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha anzitutto affermato la propria giurisdizione di legittimità, trattandosi di contestazione sull’an e sul quantum della compartecipazione pubblica a prestazioni socio-sanitarie, con posizione del destinatario qualificabile in termini di interesse legittimo. Ha poi delimitato il thema decidendum alle sole ragioni poste a fondamento del provvedimento, escludendo come motivazione postuma le difese introdotte in giudizio.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il sistema provinciale: l’art. 43 del d.P.G.P. n. 30/2000 prevede che, per la parte di retta non coperta dall’utente, risponda la famiglia anagrafica, dapprima stretta e poi estesa, secondo le definizioni tassative degli artt. 27 e 30 del d.P.G.P. n. 2/2011. Tali disposizioni non contemplano in alcun modo la comunità religiosa, che non può essere assimilata né alla famiglia né al convivente, richiedendo quest’ultima figura la convivenza e figli comuni.
Quanto al voto di povertà, la Corte osserva che la riversione della pensione all’ordine è valorizzata nella dichiarazione economica e che il principio di sussidiarietà presuppone un diritto esigibile del richiedente verso terzi. Il testo normativo richiede un titolo azionabile in giudizio, non un semplice dovere morale: la corresponsione in adempimento di obblighi etici integra una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., priva di tutela coattiva.
L’amministrazione, che intenda invocare la sussidiarietà, deve provare l’esistenza e l’esigibilità di tale pretesa, non limitarsi a presumerla. Il Collegio ha inoltre respinto la tesi della confusione tra patrimonio personale e patrimonio congregazionale, giacché ne deriverebbe l’assurda conseguenza di imporre l’indicazione dei beni dell’ordine nella dichiarazione della singola. Infine, integrata la disparità di trattamento, poiché lo status di religiosa non può determinare il trattamento economico rispetto agli altri utenti. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, con condanna solidale alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.