Limiti dell’interpretazione estensiva della lex specialis su white list e C.L.O (TAR Sicilia n. 2704 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche la stazione appaltante è vincolata alle regole che essa stessa ha posto a fondamento della procedura, per effetto del principio di autovincolo, dell’affidamento e della parità di trattamento. Ove il disciplinare preveda espressamente che la domanda di iscrizione nella white list prefettizia equivalga all’iscrizione stessa, la mancata formalizzazione non legittima l’esclusione dell’operatore e la censura che investa tale clausola è inammissibile se non accompagnata dall’impugnazione della lex specialis. In tema di criteri premiali, i requisiti tecnici concernenti l’organizzazione dell’esecuzione possono essere valutati sulla base dell’impegno a disporne entro il termine fissato dalla legge di gara; la verifica del loro possesso effettivo è riservata alla fase esecutiva.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dal Comune di Palermo per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti, del valore di 4,5 milioni di euro e durata triennale. Si collocava al secondo posto, con uno scarto di 5,27 punti rispetto all’aggiudicataria.

Dopo la pubblicazione della graduatoria chiedeva l’accesso alla documentazione amministrativa e all’offerta tecnica non oscurata dell’aggiudicataria. L’istanza restava senza riscontro; il Tribunale, con ordinanza collegiale, accoglieva la domanda ostensiva. La ricorrente impugnava quindi l’aggiudicazione deducendo la mancata pubblicazione degli atti, la carenza del requisito di white list in capo alla controinteressata e l’illegittimità del criterio premiale relativo alla certificazione ARC. Con motivi aggiunti censurava la dichiarata disponibilità dei C.L.O. sul territorio comunale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale premette di aver già definito, con l’ordinanza collegiale non impugnata, la questione dell’accesso, e concentra l’esame sulle ulteriori censure.

Quanto alla white list, la clausola del disciplinare prevedeva come requisito di ordine speciale, a pena di esclusione, l’iscrizione nell’elenco prefettizio ovvero la presentazione della domanda di iscrizione. La doglianza, attenendo al contenuto della legge di gara, avrebbe dovuto essere proposta mediante impugnazione del disciplinare: è pertanto inammissibile. Nel merito il Collegio richiama l’art. 1, commi 52 e 52 bis, legge n. 190/2012 e il parere A.N.A.C. n. 43 del 02.02.2022, secondo cui la domanda di iscrizione abilita alla partecipazione senza attribuire lo status di iscritto. Determina è l’espressa equiparazione contenuta nella lex specialis.

Sul punto il Tribunale ribadisce che nell’interpretazione della legge di gara prevale il criterio letterale, a garanzia della par condicio, e che in materia di cause di esclusione è preclusa ogni interpretazione estensiva. Valutare la vetustà della domanda come causa di esclusione avrebbe esposto la stazione appaltante a tale divieto, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3481 del 2021 e Ad. Plen. n. 10 del 2012. Il precedente del TAR Catania invocato dalla ricorrente non è conferente, riguardando una clausola che esigeva una autodichiarazione senza equipollenti.

Quanto ai motivi aggiunti, il disciplinare richiedeva soltanto l’impegno a disporre dei C.L.O. entro trenta giorni dalla comunicazione dell’affidamento definitivo. La valutazione della commissione doveva quindi vertere sulla coerenza teorica del modello organizzativo, mentre il controllo sulla situazione reale spetta al R.U.P. e al direttore dell’esecuzione. Il Collegio richiama l’indirizzo espresso da Cons. Stato, Sez. V, n. 7090 del 2025 e n. 7137 del 2022, distinguendo requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. L’offerta dell’aggiudicataria prospettava espressamente un sistema aperto, con possibilità di integrazione della rete operativa.

Il rigetto dei motivi aggiunti determina carenza di interesse sull’ultimo motivo del ricorso introduttivo, il cui accoglimento avrebbe ridotto lo scarto di un solo punto. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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