L’efficacia del giudicato esterno copre anche l’an della deducibilità degli oneri sull’assegno divorzile (Cass. civ. Sez. 5 n. 9788 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato esterno nel processo tributario, il principio dell’autonomia dell’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo di imposta non è ostativo all’efficacia preclusiva della sentenza passata in giudicato, formatasi tra le stesse parti con riferimento alla stessa imposta in relazione ad anni diversi, allorché la statuizione riguardi elementi costitutivi della fattispecie destinati a restare immutati per il loro carattere tendenzialmente permanente o l’accertamento di una situazione giuridica ovvero la soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, che ha costituito il presupposto logico della decisione. Tale efficacia si verifica anche in caso di cause aventi ad oggetto un’istanza di rimborso, fermo il limite derivante dal maturare dell’eventuale decadenza o prescrizione. L’accertamento dei presupposti per la deducibilità degli oneri fiscali gravanti sull’assegno divorzile, rimborsati dal contribuente all’ex coniuge in attuazione di una specifica previsione delle condizioni economiche recepite dal giudice nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è destinato a perpetuarsi negli anni di imposta successivi sino all’eventuale modificazione delle condizioni di divorzio; la variabilità nel tempo può riguardare solo l’entità della componente negativa del reddito, non l’an della deducibilità.
Il Fatto
La controversia trae origine dal silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso, presentata dal contribuente, della somma versata all’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2012. L’amministrazione aveva contestato l’indebita deduzione dell’importo che il contribuente si era assunto l’onere di corrispondere all’ex coniuge per tenerla indenne dalla tassazione dell’assegno divorzile, in base alle condizioni economiche recepite dal Tribunale nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La CTP di Roma e, in appello, la CGT di secondo grado del Lazio avevano accolto le ragioni del contribuente, riconoscendo la deducibilità del rimborso e rilevando, tra l’altro, la preclusione da giudicato derivante dalla mancata impugnazione da parte dell’Ufficio di sentenze favorevoli relative ad altre annualità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 del t.u.i.r., con cui l’Agenzia lamenta che la sentenza impugnata abbia considerato vincolante il precedente riconoscimento della deducibilità per annualità diverse, in violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria per ciascun periodo d’imposta. La ricorrente sostiene che si tratti di fatto variabile da periodo a periodo, come tipico delle spese deducibili, e che non potrebbe configurarsi un’efficacia generalizzata del giudicato.
La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata sull’efficacia espansiva del giudicato esterno. Viene citato il principio secondo cui, se uno dei due giudizi tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico è definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessa logica indispensabile della decisione e di detto accertamento è precluso il riesame. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo in materia tributaria nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione non opera rispetto agli elementi costitutivi che si estendono ad una pluralità di periodi e assumono carattere tendenzialmente permanente (richiamando Cass. n. 8291 del 2025 e Cass. n. 16684 del 2022).
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte osserva che l’accertamento dei presupposti della deducibilità degli oneri fiscali gravanti sull’assegno divorzile, rimborsati in attuazione di una specifica previsione delle condizioni di divorzio, è destinato a perpetuarsi negli anni successivi, sino all’eventuale modifica di tali condizioni, mai dedotta dall’Agenzia. La variabilità nel tempo della componente negativa del reddito potrebbe riguardare solo la sua entità, che non è oggetto della presente controversia. La questione comune a più annualità attiene esclusivamente all’an della deducibilità, aspetto giuridico immutabile, con la conseguenza che la sentenza impugnata non si è discostata dai principi richiamati. Il rigetto del secondo motivo assorbe il primo motivo, relativo alla pretesa violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), t.u.i.r., per effetto della preclusione al riesame della questione derivante dal giudicato esterno.
Il ricorso viene pertanto respinto, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte esclude, infine, l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, come da precedente Cass. n. 1778 del 2016.
Nota della Redazione
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