Inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti (Cass. civ. Sez. 3 n. 9787 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la sua stesura difetta dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022. L’esposizione deve consentire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata. Ciascun motivo di ricorso è altresì inammissibile quando la censura non rispetti i canoni propri del vizio dedotto, come nel caso dell’omesso esame di un fatto decisivo che deve riguardare un preciso accadimento storico-naturalistico e non mere questioni o argomentazioni.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato nel 2003, rinnovato nel 2010, avente ad oggetto un immobile destinato a centro estetico, all’interno del quale la conduttrice aveva realizzato alcune pareti in cartongesso senza sollevare contestazioni da parte della locatrice. Receduto anticipatamente il contratto nel 2017, la società subentrata nella titolarità del rapporto, a seguito di scissione societaria, conveniva in giudizio la conduttrice per sentirla condannare al risarcimento dei danni da inadempimento. Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’appello di Ancona, accogliendo il gravame della società locatrice, condannava la conduttrice al risarcimento del danno. Avverso tale decisione la conduttrice proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Esso omette, infatti, di indicare i fatti costitutivi della domanda giudiziale, in particolare con riferimento all’individuazione della legittimazione attiva della società locatrice, nonché le ragioni della sua contestazione e della decisione del giudice di prime cure sul punto. Tale carenza, incidendo sullo scrutinio dei motivi, rende inammissibile l’intero atto d’impugnazione.
La Corte ha precisato che il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti non risponde a un’esigenza di mero formalismo ma alla necessità di consentire al giudice di legittimità una piena conoscenza della vicenda, senza dover accedere ad altre fonti. La norma applicabile è quella nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149/2022, in virtù della norma transitoria che subordina l’applicazione del nuovo testo ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023.
In ogni caso, anche l’esame dei singoli motivi ne avrebbe evidenziato l’inammissibilità. Il primo, concernente la cessione del contratto di locazione, era precluso perché la questione era stata decisa dal Tribunale sulla base di due autonome rationes decidendi (acquisizione della proprietà dell’immobile e cessione d’azienda), cosicché la mancata impugnazione incidentale di una di esse ne aveva determinato il passaggio in giudicato. La Corte ha altresì osservato che la questione era comunque infondata, ricorrendo nella specie una scissione societaria che determina l’automatico subingresso della società beneficiaria nei rapporti già facenti capo alla società scissa, configurandosi come successione a titolo particolare.
Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, era inammissibile perché il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l’omissione riguardi un fatto in senso storico-naturalistico, e non una questione o una mera argomentazione. Inoltre, la ricorrente non aveva indicato il “come” e il “quando” il fatto fosse stato oggetto di discussione processuale, né aveva considerato che la Corte territoriale aveva esaminato il fatto della mancata contestazione alla riconsegna, negandovi però rilievo in forza della riserva espressa dalla locatrice.
Il terzo motivo era infine inammissibile perché il vizio di motivazione dedotto, pur potendo prospettarsi nei casi di irriducibile contraddittorietà o motivazione apparente, deve emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata, mentre la prospettazione della ricorrente si fondava su elementi esterni ad esso. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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