Inammissibile il ricorso per cassazione che non censura specificamente la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 1 n. 11142 del 25.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur lamentando formalmente l’omesso esame di un fatto decisivo, censuri in realtà un’omissione di pronuncia senza fare alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, limitandosi ad argomentare sulla violazione di legge o sulla mancanza o insufficienza della motivazione. È altresì inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in generiche doglianze e non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, nonché quello che prospetti una domanda nuova in appello, fondata su fatti storici diversi e ulteriori rispetto a quelli allegati in primo grado.

Il Fatto

Un consorzio, in qualità di capogruppo e mandatario di un’A.T.I., aveva ottenuto l’aggiudicazione di lavori di completamento e adeguamento di un ospedale. A causa dell’andamento anomalo dell’appalto, dovuto a modifiche progettuali, l’appaltatore aveva iscritto cinque riserve, ma la commissione di collaudo ne aveva riconosciuto il fondamento solo per una. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente alla riserva n. 5, liquidando una somma a titolo risarcitorio e condannando la stazione appaltante al pagamento degli interessi al tasso legale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente, nonostante la rubrica, denuncia in realtà un’omissione di pronuncia, senza però fare alcun riferimento alla nullità della decisione, come richiesto dalle Sezioni Unite. In ogni caso, essendo stata la sentenza di appello confermativa di quella di primo grado, la censura di omesso esame è preclusa ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ.

Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata prova del danno, si risolve in generiche doglianze che non censurano compiutamente la ratio decidendi, fondata sia sul difetto di allegazione che su quello probatorio. La Corte ribadisce che la c.t.u. non può essere utilizzata per supplire alla deficienza delle allegazioni o per compiere indagini esplorative.

Il terzo motivo è inammissibile perché la doglianza relativa al ritardo nella determinazione dei nuovi prezzi è una domanda nuova in appello, essendo basata su fatti non allegati in primo grado. Inoltre, il ricorrente non censura specificamente l’affermazione della Corte territoriale circa l’assenza di un accordo vincolante sui nuovi prezzi, difettando l’approvazione della stazione appaltante.

Il quarto motivo, riguardante gli interessi dovuti sulla somma liquidata, è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato il testo della clausola contrattuale invocata, che peraltro disciplina solo il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e non può applicarsi a una somma pretesa a titolo risarcitorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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