Adesione a società in house conforme a legge: esclusa la procedura ex art. 5 T.U.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 69 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un Comune a una società a totale partecipazione pubblica, costituita in forza di una espressa previsione legislativa che ne impone la creazione e la partecipazione, non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 5, cc. 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), non essendo assoggettata al controllo preventivo della Corte dei conti sulla motivazione analitica. L’esclusione procedurale non esonera, tuttavia, l’amministrazione dall’obbligo sostanziale di dimostrare, nel tempo, la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e l’assenza di oneri indiretti per la finanza pubblica locale, anche mediante gli obblighi di revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art. 20 T.U.S.P. La deroga di cui all’art. 5, c. 1, T.U.S.P. riguarda la sola motivazione preventiva e gli adempimenti correlati, non la verifica sulla permanenza dei presupposti che legittimano la partecipazione.

Il Fatto

Il Comune di Ruffano (LE) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia la proposta di deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio comunale n. 6 del 4.3.2026, concernente l’adesione alla società per azioni “Acqua Comune”, a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto dei Comuni pugliesi. L’operazione si inserisce nel percorso di riorganizzazione del servizio idrico integrato pugliese, che ha condotto all’affidamento in house providing del servizio ad A.Q.P. S.p.A. per venti anni, dall’1.1.2026, e alla costituzione di una società veicolo alla quale i Comuni trasferiscono le azioni della società di gestione, ricevute a titolo gratuito dalla Regione Puglia. La proposta comunale, non corredata della documentazione allegata, prevede l’acquisizione di azioni di A.Q.P. S.p.A. per un valore complessivo di euro 31.037,63 e l’adesione alla società veicolo con una quota di capitale di € 300,00.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la l. reg. Puglia n. 14/2024, modificata dall’art. 241 della l. reg. n. 42/2024, preveda obbligatoriamente la costituzione da parte dei Comuni pugliesi di una società veicolo a totale partecipazione pubblica. Tale disciplina regionale è stata conformata all’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 191/2024, che consente il trasferimento delle azioni della società di gestione ai Comuni che esercitano il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico costituita per le finalità dell’art. 149-bis del d.lgs. n. 152/2006.

Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo del controllo ex art. 5, c. 3, T.U.S.P., riconducendo l’atto deliberativo nell’ambito di applicazione della norma. Ha, tuttavia, proceduto alla verifica preliminare della sussumibilità della fattispecie nell’ipotesi di deroga di cui all’art. 5, c. 1, T.U.S.P., relativa ai casi di costituzione o acquisto di partecipazioni “in conformità a espresse previsioni legislative”. La circostanza che la partecipazione avvenga non già singulatim ma in virtù della obbligatoria appartenenza all’Ambito territoriale unico regionale, integrando la formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in seno all’ente regionale, ha indotto la Sezione a ritenere l’iniziativa non ricadente nell’ambito del controllo preventivo.

La Sezione ha, nondimeno, precisato che la deroga procedurale non esonera dall’obbligo sostanziale di dimostrare, nel tempo, la convenienza economica e la sostenibilità dell’operazione. Nel caso in esame, la sostenibilità economica poggia su ipotesi favorevoli circa la redditività e le politiche di utili di A.Q.P. S.p.A., sicché il Collegio ha invitato il Comune ad aggiornare, in occasione delle ricognizioni periodiche ex art. 20 T.U.S.P., una motivazione analitica ex post sulla permanenza dei presupposti di essenzialità, sostenibilità e convenienza della partecipazione, e a prevedere un presidio specifico nei controlli interni sui risultati economico-finanziari della società veicolo, anche in funzione di eventuali misure di razionalizzazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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