Esenzione Irpef per tutti i trattamenti pensionistici del superstite di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 267 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 estende i benefici fiscali di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti, senza richiedere alcuna correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. Il diritto all’esenzione dall’Irpef sussiste pertanto anche per pensioni diverse da quella collegata all’evento, e il mero riconoscimento da parte dell’Inps della fondatezza della richiesta non integra cessazione della materia del contendere se non vi è stato l’effettivo soddisfacimento del diritto.

Il Fatto

La ricorrente, superstite di persona riconosciuta quale equiparata a vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, commi 562 e segg., l. n. 266/2005, era titolare di due trattamenti pensionistici: una pensione privilegiata di reversibilità già esente da Irpef e una pensione diretta di invalidità sulla quale l’Inps continuava ad applicare le ritenute fiscali alla fonte. A seguito del rigetto dell’istanza di esenzione presentata all’Inps, la ricorrente proponeva ricorso alla Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti.

L’Inps, costituitosi in giudizio, richiamava la propria circolare n. 51 del 30 aprile 2026 e la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 4 dicembre 2025, con le quali l’Istituto aveva riconosciuto l’esenzione per tutti i trattamenti pensionistici a decorrere dall’anno d’imposta 2026, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei scaduti.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. Richiamato il tenore dell’art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, che applica ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’Irpef di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 206/2004, il giudice aderisce all’orientamento espresso dalla Cass. civ., Sez. V, n. 15023/2024, secondo cui la norma estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza alcuna necessaria correlazione con l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.

La Corte osserva che l’Inps e l’Agenzia delle Entrate si sono uniformati a tale orientamento, riconoscendo il diritto al beneficio in favore di tutti i trattamenti pensionistici dei soggetti indicati dalle disposizioni. Ciononostante, il mero riconoscimento della fondatezza della richiesta, in assenza dell’effettivo soddisfacimento del sotteso diritto, non consente di pronunciare la cessazione della materia del contendere.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte accerta il diritto della ricorrente all’esenzione dall’Irpef sul trattamento pensionistico in godimento e condanna l’Inps a porre fine alla relativa trattenuta. La novità della questione e il recente riconoscimento del diritto da parte dell’Istituto giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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