Revoca del consenso del Procuratore Generale irrevocabile in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 692 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, non è censurabile con il ricorso per cassazione la revoca del consenso da parte del procuratore generale all’accordo sulla pena, intervenuta prima della decisione del giudice. È altresì legittima la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, purché il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni difensive dotate del necessario grado di specificità.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale di Vercelli, aveva dichiarato gli imputati responsabili del reato continuato di cui all’art. 624, primo e terzo comma, cod. pen., esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., condannandoli a pene detentive e pecuniarie, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita con assegnazione di una provvisionale.

Avverso tale decisione gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per avere il giudice di merito ritenuto valida la revoca del consenso precedentemente espresso dal Procuratore Generale in relazione all’accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Con gli altri motivi lamentavano vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla responsabilità penale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, dichiarandolo inammissibile in quanto prospettava enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Secondo il diritto vivente, in tema di concordato in appello, la revoca del consenso da parte del procuratore generale, intervenuta prima della decisione del giudice, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Collegio ha richiamato i precedenti di Sez. 5, n. 7751 del 2022 e di Sez. 2, n. 42833 del 2024, ribadendo che la scelta del rappresentante dell’accusa di tornare sui propri passi prima della pronuncia del giudice di merito non può formare oggetto di controllo da parte del giudice di legittimità.

Quanto alla seconda censura, la stessa è stata ritenuta inammissibile in quanto volta a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. La Corte di merito aveva, infatti, fornito un’adeguata e logica motivazione, fondata sull’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e su elementi oggettivi quali il possesso di parte della refurtiva e le movimentazioni di denaro contante, non diversamente spiegabili se non come incasso della vendita della restante refurtiva.

Il terzo motivo è stato infine ritenuto manifestamente infondato. Sul punto, la Cassazione ha precisato che la sentenza di appello motivata per relationem è legittima solo quando il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento, confrontandosi con le deduzioni difensive. Nel caso di specie, la Corte territoriale, rispondendo partitamente ai motivi di appello, non si era limitata a richiamare gli esiti del primo grado, ma aveva sviluppato un autonomo iter logico-argomentativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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