L’inammissibilità del ricorso che reitera i motivi di appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 1494 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso la decisione cui si riferisce, che si realizza attraverso motivi specifici, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.. Il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata è privo del contenuto essenziale dell’atto di gravame e si destina all’inammissibilità.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), nella misura di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato contestato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto con un motivo non deducibile in sede di legittimità: il ricorrente, infatti, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale in replica all’analoga doglianza già proposta in appello, si era limitato a reiterare le medesime considerazioni critiche espresse nell’atto impugnatorio avverso la sentenza di primo grado.

La Corte ha richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata al provvedimento che si contesta. Detta critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta: il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, quindi, il confronto puntuale con le argomentazioni della decisione impugnata.

Ne consegue che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza gravata è inammissibile, venendo meno la funzione stessa dell’impugnazione. La Corte ha precisato che tale conclusione si impone anche quando il ricorrente lamenta in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione, senza individuare specificamente i profili di dissenso rispetto al percorso argomentativo del giudice di merito.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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