Inammissibile il ricorso per motivi di merito e trattamento punitivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 3470 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per Cassazione che riproponga censure di merito già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di appello con motivazione immune da vizi logici, senza scandire l’esposizione delle specifiche criticità che invaliderebbero le argomentazioni della sentenza impugnata. In tema di trattamento punitivo, è altresì inammissibile il motivo che, pur denunciando vizi di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione del merito, quando la decisione sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche risulti sorretta da motivazione sufficiente e non illogica. Il giudice, nel rigettare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Il Fatto

Con sentenza del 13 maggio 2025, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore del 7 ottobre 2024, riduceva la pena inflitta all’imputato a mesi otto di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato continuato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 4 legge n. 110/1975. Avverso tale sentenza, l’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Con il primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 73 e 75 del d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di merito avesse ritenuto integrata la condotta di detenzione a fini di spaccio sulla base di un ragionamento indiziario. Con il secondo motivo denunciava la mancanza di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., contestando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era articolato in motivi non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati. In relazione al primo motivo, la sentenza impugnata aveva chiarito le ragioni per cui non poteva essere accolta la tesi difensiva della detenzione per uso personale. L’imputato era stato trovato in una zona notoriamente frequentata da spacciatori e acquirenti in possesso di sostanza stupefacente di tipo cocaina, seppur di poco superiore al limite quantitativo consentito, suddivisa in dosi termosaldate di peso differente; non era stata fornita la prova che fosse assuntore, né erano state indicate le circostanze di luogo e di tempo dell’acquisto o l’identità del cedente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché inerente al trattamento punitivo, sebbene sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La Corte territoriale aveva negato l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ritenendo che la condotta fosse tesa a un lucro non modico, in ragione della suddivisione della cocaina in più dosi, del valore medio della droga commercializzata e del contesto in cui era avvenuto il fermo.

In riferimento al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione era stata congruamente ancorata all’assenza di elementi favorevoli e alla circostanza che l’imputato, già condannato per reati in materia di armi, fosse stato sorpreso in zona di spaccio in possesso di due noccoliere e due sfollagente. Tale valutazione è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, potendo limitarsi a quelli decisivi o rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 2014; Sez. 6, n. 34364 del 2010).

La Corte ha infine disposto, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumento prevista dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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