Pericolo di reiterazione senza necessità di specifica occasione criminosa (Cass. pen. Sez. 2 n. 3855 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deve essere concreto e attuale, nel senso che deve formularsi una prognosi sulla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto, sia sulle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. Il requisito dell’attualità sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell’indagato, essendo sufficiente un’analisi accurata della fattispecie concreta tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. La pericolosità sociale deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, potendo le medesime modalità e circostanze avere duplice valenza per la gravità del fatto e per la capacità a delinquere.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, decidendo sul riesame, confermava l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari, quale gravemente indiziato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari, omesso versamento di ritenute, autoriciclaggio e bancarotta, ravvisando un concreto e attuale pericolo di reiterazione.

Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’indagato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Contestava la sussistenza del periculum, eccependo la risalenza dei fatti nel tempo, l’avvenuto sequestro preventivo “impeditivo” delle società del gruppo e l’applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi, elementi che avrebbero escluso la possibilità concreta di commettere nuovi reati.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, richiamando i propri consolidati principi in materia di esigenze cautelari. Il requisito di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, essendo necessaria e sufficiente una prognosi fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto, tanto più approfondita quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti. L’ultimo periodo della lett. c), introdotto dalla legge n. 47/2015, impedisce la desunzione del pericolo dalla sola gravità del titolo di reato astratto, ma non dalla gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni.

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente valorizzato le modalità dei fatti, restituendo un quadro di assoluta sistematicità e professionalità delle condotte, con il ricorrente al vertice di un sofisticato sistema di frode. Le informative della Guardia di finanza hanno dimostrato la continuità del sodalizio criminoso anche dopo le indagini, con la gestione tramite prestanome di attività commerciali e il ricorso a somministrazione illecita di manodopera. Tali elementi fondano logicamente la prognosi di attualità del pericolo.

La Corte ha inoltre respinto le censure relative al sequestro preventivo, rilevando che l’esecuzione della misura reale sulle società non esclude la capacità del soggetto di reiterare la condotta utilizzando veicoli societari diversi o altri soggetti compiacenti, attesa la spregiudicatezza dimostrata. La gravità del pericolo richiedeva una misura in grado di incidere su movimenti e contatti, non assicurabile dalla sola misura interdittiva. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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