Applicabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ai reati di stupefacenti (Cass. pen. Sez. 7 n. 5183 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Tuttavia, la sua concessione richiede che la speciale tenuità riguardi congiuntamente sia l’entità del lucro perseguito o conseguito dall’autore del reato, sia l’evento dannoso o pericoloso causato, secondo una valutazione complessiva e in concreto rimessa al giudice di merito. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, essendo sufficiente il riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, in una prospettiva di complessiva congruità del trattamento sanzionatorio ex art. 27 Cost. È, infine, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sulla pedissequa reiterazione dei motivi di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato due imputati alla pena condizionalmente sospesa di un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa ciascuno per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione deducendo, in sintesi, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., nonché la presunta insufficienza probatoria e l’eccessività del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Con riguardo al comune motivo relativo alle attenuanti generiche, ha richiamato il principio secondo cui la loro mancata concessione nella estensione di un terzo non impone al giudice di disattendere espressamente ogni elemento favorevole, essendo sufficiente che la motivazione, con riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, valuti la congruità del trattamento sanzionatorio nel suo complesso. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva congruamente osservato che la pena era stata calcolata in prossimità del minimo edittale e che le generiche erano state comunque riconosciute, seppure non nella massima estensione.

Il motivo del ricorso incentrato sulla insufficienza probatoria è stato ritenuto inammissibile per la sua natura di pedissequa reiterazione delle doglianze già disattese nel merito, in contrasto con il principio per cui il ricorso deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24990 del 2020, che ne ha riconosciuto l’applicabilità ai delitti in materia di stupefacenti, purché sussista un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. Ha poi precisato che la giurisprudenza successiva ha richiesto che la speciale tenuità concerna congiuntamente il lucro e l’evento dannoso, in una valutazione complessiva e concreta rimessa al giudice di merito. Tale apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici, come nel caso in esame, in cui la Corte territoriale ha escluso l’attenuante in ragione del pericolo per la salute pubblica derivante dalle reiterate cessioni.

Infine, la doglianza sulla dosimetria della pena è stata dichiarata inammissibile, in quanto la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e una motivazione specifica e dettagliata è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, circostanza non ricorrente nel caso di specie. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 62 c.p.

Tutte le 875 sentenze sull'art. 62 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *