Inammissibile il ricorso che censura la qualificazione giuridica nel concordato in appello (Cass. pen. Sez. 7 n. 5180 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio. L’unica eccezione è rappresentata dall’irrogazione di una pena illegale. L’effetto preclusivo del potere dispositivo riconosciuto alla parte opera sull’intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all’impugnazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, pronunciando sull’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza del GUP presso il Tribunale di Palermo, accoglieva la richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e rideterminava la pena per i reati di cui agli artt. 73-80 d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod. pen. in anni sei di reclusione e 26.000 euro di multa.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, censurava la qualificazione giuridica del fatto, che a suo dire andava ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Settima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando i principi consolidati in materia di concordato in appello. Secondo la giurisprudenza di legittimità, avverso la sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono ammissibili esclusivamente i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono invece inammissibili le doglianze concernenti i motivi rinunciati, come quelli sulla sussistenza di circostanze aggravanti o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione.

Nel caso di specie, la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto rientra tra i motivi oggetto di rinuncia. La Corte ha ribadito che l’accordo delle parti implica la rinuncia a far valere ogni ulteriore doglianza in sede di legittimità, con l’unica eccezione della pena illegale. La rinuncia ai motivi di appello, infatti, comprendendo anche quelli sulla qualifica del reato e sulle aggravanti, riduce la cognizione del giudice al solo contenuto dell’accordo sottoscritto.

La Corte ha inoltre precisato che il giudice d’appello non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull’insussistenza delle aggravanti, atteso che l’effetto devolutivo dell’impugnazione resta limitato ai motivi non rinunciati. La pronuncia di inammissibilità è stata conseguentemente accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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