Revoca della misura alternativa nulla se manca il preavviso al difensore (Cass. pen. Sez. I n. 31953 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza l’inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che deve intercorrere tra la notifica dell’avviso di udienza al difensore e la data di quest’ultima dà luogo a nullità a regime intermedio del provvedimento che lo definisce. Se tempestivamente eccepita, tale nullità impone la rinnovazione dell’avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. Il principio è trasponibile al procedimento di revoca della misura alternativa di cui all’art. 51-ter legge n. 354/1975, non ravvisandosi nella natura asseritamente urgente della procedura alcuna ragione per sottrarre la decisione alle regole del giudizio di esecuzione.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato con effetto ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa al condannato con precedente ordinanza. Il difensore dell’interessato aveva eccepito che non gli era stato dato il termine di preavviso di dieci giorni stabilito dagli artt. 666, comma 3, e 678 cod. proc. pen. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, ritenendo inapplicabili quelle norme alla procedura speciale di cui all’art. 51-ter Ord. pen.

Avverso l’ordinanza il condannato ricorre per cassazione con un unico motivo processuale, rinnovando l’eccezione sulla tardività della notifica al difensore del decreto di fissazione dell’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura processuale del vizio dedotto, che impone l’esame diretto degli atti, richiamando sul punto Sez. U n. 42792 del 31.10.2001. Dagli atti emerge la situazione fattuale dedotta dal ricorrente: il difensore non aveva ricevuto l’avviso per la prima udienza nel rispetto del preavviso dei dieci giorni liberi; comparso al limitato fine di eccepire la nullità, aveva ottenuto il rinvio dell’udienza, nella quale il Tribunale aveva poi deciso sulla revoca.

Il Collegio riafferma il principio secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, l’inosservanza del termine di dieci giorni liberi tra notifica dell’avviso al difensore e udienza determina nullità a regime intermedio del provvedimento che lo definisce, che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell’avviso e non la concessione di un termine ulteriore ad integrazione di quello originario. Richiama Sez. I n. 34077 del 01.07.2014 e Sez. I n. 19046 del 27.04.2005, secondo cui la sanatoria può avvenire mediante la concessione di un termine per la difesa non inferiore a quello di cui l’avente diritto avrebbe usufruito se la citazione fosse stata regolare.

Poiché nel caso di specie trova applicazione l’art. 184 cod. proc. pen. — non versandosi in ipotesi di nullità assoluta per assenza del difensore, essendo questi comparso, sia pure al solo fine di rilevare l’eccezione — doveva essere rispettato il terzo comma della disposizione. La nullità, dunque, è a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., come chiarito da Sez. I n. 17091 del 31.01.2024.

I principi espressi sono trasponibili al procedimento di cui all’art. 51-ter Ord. pen., non essendovi ragioni per non ritenere operante il principio quando il Tribunale deve decidere sulla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. Tali ragioni non possono ravvisarsi nella natura asseritamente urgente della procedura, poiché, una volta avviato il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, non v’è motivo di sottrarre la decisione alle regole del giudizio di esecuzione. La Corte richiama altresì Sez. I n. 16654 dell’11.02.2013, secondo cui l’omissione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca. Il vizio rilevato inficia l’avviso di fissazione e la successiva ordinanza, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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