Ricorso in cassazione con trascrizione dell’appello inammissibile per genericità (Cass. pen. Sez. 5 n. 7369 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di specificità, il ricorso per cassazione che costituisca una mera trascrizione dell’atto di appello, riproponendo censure di merito senza enunciare i vizi di legittimità ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. La genericità del gravame di merito, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., preclude l’annullamento della sentenza impugnata, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. La richiesta di assoluzione basata su un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, non accompagnata dalla deduzione del vizio di travisamento della prova, è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova resa all’esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la continuazione tra il delitto di tentato furto in abitazione e i reati per cui una delle imputate aveva già riportato condanna. La Corte territoriale aveva confermato la condanna per entrambe le imputate, concedendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva per una di esse.
Il difensore delle imputate ha proposto ricorso per cassazione con un unico atto, articolando tre motivi: con il primo ha chiesto l’assoluzione, deducendo l’inidoneità degli atti del tentativo; con il secondo, relativo a una sola imputata, ha chiesto l’esclusione della recidiva; con il terzo ha chiesto la riduzione della pena per eccessività. Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato che la difesa non aveva mosso effettive censure di legittimità, prospettando un diverso apprezzamento di fatto, non consentito in sede di legittimità, senza neppure dedurre il vizio di travisamento della prova.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l’atto di appello conteneva censure del tutto generiche, con riferimento sia alle modalità del fatto sia alla contestazione della recidiva. In particolare, la Corte ha sottolineato che la difesa aveva fatto leva sulla sola giovane età dell’imputata per negare la “specializzazione nel crimine”, senza considerare la serialità nel delinquere emersa dai precedenti e la fruizione di più benefici.
La Corte ha precisato che la genericità del gravame di merito, rilevabile ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., rende inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, difettando l’interesse all’impugnazione.
Il terzo motivo, infine, è stato ritenuto una pedissequa trascrizione dell’atto di appello, privo di effettive censure agli argomenti della sentenza impugnata e volto a perorare un diverso apprezzamento di fatto. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.