Giurisdizione italiana nel riciclaggio con condotta frazionata tra estero e Italia (Cass. pen. Sez. 2 n. 7532 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati commessi all’estero, la giurisdizione italiana sussiste quando l’azione o l’omissione che integra il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ovvero quando in tale ambito si è verificato l’evento che ne costituisce la conseguenza. In materia di riciclaggio realizzato mediante condotte frazionate e progressive poste in essere da soggetti distinti, è sufficiente che anche solo un segmento dell’azione, apprezzabile in senso naturalistico, si sia svolto nel territorio nazionale per radicare la giurisdizione del giudice italiano. La sede formale della società che emette fatture per operazioni inesistenti non individua il luogo di emissione delle stesse, dovendosi avere riguardo al luogo in cui si è effettivamente sviluppato il nucleo essenziale dell’azione criminosa, anche quando la società sia mera entità cartolare. L’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti, atteso il vincolo di connessione con i motivi originari.

Il Fatto

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, aveva condannato due imputati per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il meccanismo fraudolento vedeva società estere, formalmente intestate a prestanome, emettere fatture false in favore di imprenditori italiani; le somme erano poi trasferite su conti esteri e, dopo vari passaggi, accreditate su conti a Hong Kong, per essere infine trasformate in contante in Cina e riconsegnate in Italia agli ideatori del sistema.

Avverso la sentenza di appello, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la violazione delle norme in tema di acquisizione di dati informatici, nonché vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati associativo e di riciclaggio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato la conformità delle sentenze di merito, leggibili congiuntamente come unico corpo decisionale, rammentando che il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che le ragioni del convincimento emergano da una valutazione globale delle risultanze processuali.

Quanto al difetto di giurisdizione, la Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate. In applicazione degli artt. 6 e seguenti cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando una frazione della condotta tipica o un segmento causalmente rilevante dell’iter criminoso si realizzi in Italia. Nel caso di specie, l’ideazione del meccanismo fraudolento, la conclusione degli accordi con i clienti italiani e la restituzione delle somme in contanti costituivano segmenti essenziali delle condotte, tutti realizzati nel territorio nazionale e comprovati da un centro decisionale e operativo ivi radicato. Quanto al luogo di emissione delle fatture false, la Corte ha escluso che possa ancorarsi alla sede legale della società emittente, trattandosi di un dato meramente cartolare e apparente, dovendosi invece valorizzare il contesto in cui il documento è stato ideato e inserito nel circuito fraudolento. Con specifico riferimento alla condotta della ricorrente, la consegna finale del contante in Italia è stata qualificata come approdo conclusivo del processo di riciclaggio, non degradabile a mero trasporto materiale.

Il motivo concernente la dedotta violazione dell’art. 8 d.lgs. 74/2000, in ordine a una pretesa duplicazione delle contestazioni, è stato dichiarato inammissibile in quanto involgente una questione non devoluta in sede di gravame e non rilevabile d’ufficio. I motivi relativi alla ricostruzione del ruolo dell’imputato e alla sua qualità di amministratore di fatto sono stati reputati articolati esclusivamente in fatto e, come tali, estranei al sindacato di legittimità.

Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle chat estratte dai telefoni cellulari, la Corte ha richiamato il criterio della c.d. prova di resistenza, onerando il ricorrente di illustrare l’incidenza concreta dell’eventuale espunzione dell’elemento probatorio sull’impianto motivazionale. Nel caso di specie, la doglianza è stata ritenuta generica, non essendo stato dimostrato che le chat costituissero elemento esclusivo o imprescindibile del compendio probatorio, sorretto da riscontri autonomi e convergenti.

La Corte ha infine ribadito che l’inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti, per il vincolo di connessione esistente con quelli originari, non potendo la proposizione di motivi nuovi sanare il vizio radicale che inficia i primi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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