Confisca di prevenzione e terzi intestatari: onere di provare l’effettiva titolarità (Cass. pen. Sez. 2 n. 8169 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione che ricomprende la motivazione inesistente o meramente apparente, ma non le censure di merito volte a confutare lo sviluppo logico-argomentativo della decisione. Quando la confisca ha ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. I rapporti di parentela tra il proposto e l’intestatario formale, ove quest’ultimo sia privo di effettiva capacità economica, integrano una circostanza di fatto significativa della fittizia intestazione, gravando sul terzo l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità del bene.
Il Fatto
Con decreto del 17 giugno 2025, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’appello del proposto, aveva revocato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per difetto di attualità della pericolosità sociale, ma aveva confermato la confisca, disposta ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, di beni mobili, immobili, partecipazioni sociali e posizioni finanziarie riconducibili al proposto, ancorché formalmente intestati alla moglie e ai figli.
Avverso tale decreto proponevano ricorso per cassazione sia il proposto sia i terzi interessati, deducendo, con motivi sostanzialmente coincidenti, la violazione degli artt. 19 e 24 d.lgs. n. 159/2011 e il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta disponibilità dei beni in capo al proposto e alla loro provenienza illecita, nonché la mancanza del requisito della correlazione temporale per i beni acquisiti in epoca successiva alla cessazione della pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che, in materia di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, dovendosi intendere per tale anche la motivazione apparente o inesistente, ma non già il mero dissenso rispetto alla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. I motivi formulati, pur richiamando i principi di legittimità, si risolvevano in realtà in censure di merito, prive della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello.
Con specifico riferimento alla posizione dei terzi interessati, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025, secondo cui, in caso di confisca di beni fittiziamente intestati, il terzo può far valere esclusivamente la propria effettiva titolarità, non essendo legittimato a contestare i presupposti della misura — come la pericolosità del proposto o la sproporzione tra valore del bene e redditi dichiarati — che attengono alla sola posizione di quest’ultimo. Ne deriva l’inammissibilità di tutte le doglianze dei terzi che eccedevano tale perimetro.
Quanto alle residue censure, concernenti l’effettiva titolarità dei beni, la Corte ha osservato che la corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui i rapporti di parentela con il proposto, in assenza di capacità economica dell’intestatario, costituiscono un indizio qualificato di intestazione fittizia. Su tale base, era stata congruamente motivata la confisca, rilevando la mancata prova, da parte dei terzi, dell’esclusiva disponibilità dei cespiti: la documentazione prodotta era stata ritenuta generica e non idonea a dimostrare che i redditi dichiarati fossero sufficienti a giustificare gli acquisti o gli accantonamenti contestati.
La Corte ha infine respinto l’eccezione relativa alla mancata correlazione temporale, osservando che l’accertamento della sperequazione era stato condotto fino al 2019 e che tale dato era di per sé idoneo a fondare il convincimento circa la derivazione dei cespiti dal reimpiego di risorse illecite del proposto. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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