Ricorso per cassazione no limits motivi ma no rivalutazione prove (Cass. pen. Sez. 2 n. 8316 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall’art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo.

È tuttavia inammissibile il ricorso che si risolva in una richiesta di rivalutazione integrale del compendio probatorio e di diversa valutazione delle prove raccolte, senza allegare – o quantomeno indicare la collocazione – delle prove in ipotesi travisate, non confrontandosi con gli accertamenti posti a fondamento del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di revoca della confisca di prevenzione riguardante due terreni: uno sito in località Torre Angellara e l’altro nel comune di Cava dei Tirreni, entrambi intestati al proposto.

Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione gli eredi del proposto, deducendo: violazione di legge per l’erronea qualificazione degli atti di acquisizione dei beni; omessa valutazione delle relazioni tecniche e della nuova documentazione prodotta; violazione del principio di proporzionalità e di autonomia patrimoniale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non incontra limitazioni in ordine ai motivi deducibili, in virtù del rinvio operato dall’art. 28 d.lgs. n. 159/2011 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen. e, quindi, dall’art. 640 cod. proc. pen. (richiamando Sez. 1, n. 39601 del 2019).

Nel merito, il Collegio ha rilevato che le doglianze dei ricorrenti si risolvevano in una richiesta di rivalutazione integrale del compendio probatorio e in una diversa valutazione delle prove raccolte dal Tribunale. I ricorrenti, infatti, descrivevano circostanze di fatto contrarie a quelle accertate, allegando un travisamento della prova diretto e per omissione, senza però indicare la collocazione delle prove che sarebbero state travisate, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (citando Sez. 2, n. 35164 del 2019).

La Corte ha inoltre evidenziato che il Tribunale aveva fornito una motivazione non censurabile, rilevando che i beni erano stati acquistati dal proposto all’interno del periodo di accertata pericolosità sociale. Il ricorso non si confrontava con tali decisivi accertamenti, limitandosi a proporre una lettura alternativa delle fonti di prova e a contestare genericamente la legittimità del provvedimento con gli altri motivi.

All’inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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