Minorata difesa per truffa online: il differimento va chiesto subito (Cass. pen. Sez. II n. 37119 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impegno professionale del difensore in altro procedimento integra legittimo impedimento a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., solo se prospettato con assoluta tempestività, cioè non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, con specifica indicazione delle ragioni di essenzialità della funzione, dell’assenza di un codifensore e dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto. In tema di truffa commessa mediante vendita a distanza, è configurabile l’aggravante comune della minorata difesa quando l’autore tragga consapevolmente specifici vantaggi dallo strumento telematico, sfruttando la propria posizione di maggior favore che impedisce al compratore ogni controllo preventivo sul bene. La riforma introdotta dalla legge n. 90/2024, che ha esteso la procedibilità a querela alla truffa telematica di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2 ter, cod. pen., non incide sul regime del reato aggravato dalla minorata difesa, che resta procedibile d’ufficio.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il delitto di truffa aggravata, con pena di mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi. Tra questi, la difesa censura il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, la mancata declaratoria di nullità per assenza di correlazione tra accusa e sentenza, la ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa e la mancata applicazione della procedibilità a querela per la truffa telematica, con conseguente remissione intervenuta ad opera delle persone offese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte esamina per primo il motivo sul rigetto dell’istanza di differimento, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 4909 del 18.12.2014 e, ancor prima, dalla n. 4708 del 27.03.1992. Il difensore deve prospettare l’impedimento con assoluta tempestività, al fine di consentire al giudice di fissare la nuova udienza e di evitare disfunzioni alle altre parti.

Nel caso concreto, il difensore ha depositato l’istanza solo trentasette giorni dopo la notifica del decreto di citazione, pur essendo già a conoscenza dell’impegno concorrente. L’onere di immediatezza non risulta pertanto adempiuto. La Corte richiama inoltre il principio per cui il vizio motivazionale non è deducibile con riferimento alle questioni di diritto (Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020).

Sul motivo relativo all’assenza di correlazione tra accusa e sentenza, la doglianza è manifestamente infondata: l’imputato si è compiutamente difeso depositando memoria con cui aveva contestato l’insussistenza dell’aggravante, con la conseguenza che la nullità ex art. 522, comma 2, cod. proc. pen. non è ravvisabile.

Quanto all’aggravante della minorata difesa, la Corte ricorda che nella truffa online essa è configurabile allorché l’autore tragga dalla vendita a distanza specifici vantaggi, sfruttando la posizione contrattuale di maggior favore che impedisce al compratore ogni verifica preventiva (Sez. VI n. 3096 del 2024; Sez. II n. 28070 del 2021). Irrilevante è che la società venditrice fosse rintracciabile, poiché in concreto l’imputato si è sottratto ad ogni tentativo di contatto.

Infine, il motivo sulla procedibilità è respinto: la legge n. 90/2024, che ha esteso la procedibilità a querela alla truffa telematica, non riguarda il reato aggravato dalla minorata difesa, che resta procedibile d’ufficio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 640 cod. pen. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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