L’inammissibilità del ricorso per motivi sulla dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. 7 n. 10381 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, il ricorso per cassazione che censuri il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, allorché la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e non illogica. La concessione delle attenuanti generiche deve fondarsi sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; il diniego è legittimamente motivato con il richiamo all’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia del GIP del Tribunale di Napoli, aveva rideterminato in anni dodici di reclusione la pena finale applicata al ricorrente. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, deducendo asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso, la difesa lamentava in particolare la mancata concessione delle generiche nonostante il rilevante contributo offerto all’autorità giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso riproponeva aspecificamente gli stessi motivi prospettati nell’atto di appello, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati dal giudice di secondo grado. La sentenza impugnata aveva motivato il diniego delle generiche facendo riferimento all’oggettiva gravità dei reati, commessi con modalità eclatanti, con non comune pervicacia criminosa, a viso scoperto e con ferocia esecutiva, ai danni di vittime attinte da multiple ferite da arma da fuoco.

La Corte ha quindi richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; l’onere di motivazione del diniego è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza agli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. Ciò anche alla luce della riforma dell’art. 62-bis cod. pen., per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Quanto alla censura relativa alla dosimetria della pena, la Corte ha ricordato che la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che miri a una nuova valutazione della congruità, ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

La Corte ha infine precisato che l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 62-bis cod. pen. non deve essere vincolata alle evidenze che connotano il fatto criminoso, potendo i fattori di valorizzazione attenuante essere ricavati anche da indicatori relativi alla capacità a delinquere di cui all’art. 133, comma secondo, cod. pen. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso veniva meno in radice all’unica funzione per la quale è previsto in sede di legittimità, sicché è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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