Accesso abusivo informatico e inutilizzabilità delle email acquisite (Cass. pen. Sez. 3 n. 12742 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen. sono inutilizzabili le prove acquisite mediante un’interferenza illecita nella vita privata, in violazione dell’art. 615-bis cod. pen.. Il giudice di merito, investito della relativa eccezione, non può limitarsi a richiamare la tassatività delle ipotesi di inutilizzabilità, ma è tenuto a esaminare le deduzioni difensive e a verificarne l’impatto sulla tenuta motivazionale della sentenza (c.d. prova di resistenza). L’eventuale annullamento per vizio di motivazione si estende, ex art. 587 cod. proc. pen., al coimputato non ricorrente o il cui ricorso sia inammissibile, purché i motivi accolti non abbiano natura esclusivamente personale.
Il Fatto
Con sentenza del 21 giugno 2021, il Tribunale di Siena condannava gli imputati, in concorso tra loro, per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, per aver effettuato vendite simulate di beni strumentali, tra cui un’imbarcazione, al fine di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 maggio 2025, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità della corrispondenza e-mail acquisita mediante accesso abusivo al sistema informatico aziendale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondate le doglianze relative alla prescrizione dei reati tributari, rilevando come, per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, il termine massimo sia decennale in virtù dell’aumento di cui all’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, mentre per il reato di cui all’art. 11 il calcolo deve tenere conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla c.d. legge Orlando, sicché il termine non è ancora maturato.
Quanto al ricorso proposto per la simulazione della vendita, la S.C. ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata valutazione dell’inutilizzabilità delle mail. La Corte territoriale aveva respinto l’eccezione richiamando la tassatività delle ipotesi di inutilizzabilità, ma tale risposta è stata giudicata insufficiente, poiché non considera i più recenti orientamenti di legittimità secondo cui sono inutilizzabili, ex art. 191 cod. proc. pen., le prove ottenute attraverso un’interferenza illecita nella vita privata, in violazione dell’art. 615-bis cod. pen., richiamando a tal fine il precedente di Sez. 5, n. 35681 del 2014.
La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito non aveva affrontato la questione della c.d. prova di resistenza, ossia se le mail fossero l’unico elemento probatorio a sostegno della simulazione e del dolo specifico, dilungandosi invece su un dato (l’incongruità del prezzo) distonico rispetto alla contestazione incentrata sulla natura simulatoria della vendita. Tale carenza motivazionale ha determinato l’annullamento con rinvio, limitatamente al reato di cui al capo C), anche nei confronti dell’altro imputato, per l’effetto estensivo di cui all’art. 587 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 615-bis c.p. – Interferenze illecite nella vita privata
- Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite
- Art. 587 c.p.p. – Estensione dell'impugnazione