La messa alla prova richiede un risarcimento proporzionato alle effettive capacità patrimoniali (Cass. pen. Sez. 2 n. 13418 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudizio di adeguatezza del programma presentato dall’imputato deve essere condotto non solo verificandone l’idoneità al reinserimento sociale, ma anche accertandone l’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dell’imputato. L’inciso “ove possibile” di cui all’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen. impone che il risarcimento del danno corrisponda al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima o, comunque, sia espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle condizioni economiche dell’imputato. Il giudice ha il potere-dovere di attivare i poteri di indagine ufficiosi previsti dall’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. per verificare la reale capacità patrimoniale, specialmente in presenza di una manifesta sproporzione tra danno cagionato e offerta risarcitoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Ferrara disponeva la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di un soggetto imputato di truffa aggravata e continuata per avere, quale procacciatore di affari assicurativo, indotto i clienti dell’agenzia a sottoscrivere polizze non richieste o di contenuto diverso, cagionando un danno patrimoniale pari ai premi versati. Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore della Repubblica, deducendo che il programma non aveva correttamente valutato le capacità patrimoniali dell’imputato, il quale, pur dichiarando redditi al di sotto della soglia di indigenza, risultava proprietario di autovetture di lusso, comproprietario di un’abitazione in zona residenziale e amministratore di una società produttrice di attivi patrimoniali, oltre ad essere recidivo e a proseguire l’attività di broker per altra compagnia.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, valorizzando il quadro normativo di riferimento. L’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. subordina la sospensione alla valutazione di idoneità del programma, condotta secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen., oltre che al giudizio prognostico di astensione dalla commissione di nuovi reati. L’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. consente al giudice di acquisire tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di vita dell’imputato, mentre l’art. 168-bis, comma 2, cod. pen. richiede la prestazione di condotte riparatorie e il risarcimento del danno ove possibile.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che l’adeguatezza del programma va valutata alla stregua dei parametri dell’art. 133 cod. pen., considerando sia l’idoneità al reinserimento sociale sia l’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dell’imputato. Il risarcimento, in particolare, deve corrispondere al pregiudizio arrecato alla vittima o costituire espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle condizioni economiche del prevenuto. L’inciso normativo non può pertanto essere interpretato come una clausola di stile, ma impone al giudice di verificare che l’offerta risarcitoria sia concreta e commisurata alle reali possibilità dell’imputato.
La Corte ha inoltre sottolineato la natura afflittiva del lavoro di pubblica utilità, che richiede un criterio di proporzionalità con la gravità del fatto secondo gli indici dell’art. 133 cod. pen. Nella medesima prospettiva, il giudizio sull’adeguatezza del risarcimento deve avere come parametro il pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima e le effettive capacità patrimoniali dell’imputato. A fronte di una manifesta sproporzione, il giudice deve attivare i poteri di indagine ufficiosi per accertare la reale situazione economica, anche considerando la sorte degli importi indebitamente percepiti.
Alla luce di questi principi, la motivazione del Tribunale che escludeva ogni potere di accertamento su redditi non dichiarati è stata ritenuta in contrasto con il sistema normativo. Gli elementi indicati dal ricorrente, emergenti dall’informativa della Guardia di Finanza, avevano chiara incidenza sulla determinazione della posizione reddituale e la loro apodittica liquidazione integrava un vulnus motivazionale. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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