Doppia conforme limita deducibilità del vizio di motivazione e travisamento probatorio (Cass. pen. Sez. 3 n. 12740 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato d’appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria esercitabile dal giudice d’ufficio nei limiti dell’assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; la mancata assunzione di prove richieste dalle parti è censurabile in cassazione solo qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale, di lacune o illogicità manifeste concernenti punti decisivi. In presenza di una “doppia conforme”, il vizio di motivazione è deducibile solo per la pretermissione di temi probatori decisivi ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, ovvero per il travisamento della prova quando entrambi i giudici di merito vi siano incorsi con errore di evidenza macroscopica e manifesta, tale da scardinare l’intero impianto motivazionale. Il travisamento ha natura decisiva solo se l’errore è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, restando preclusa ogni diversa valutazione delle risultanze acquisite.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno confermata dalla Corte di appello di Ancona, per sfruttamento della prostituzione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e violenza sessuale, commessi ai danni di due cittadine cinesi costrette, con minaccia e violenza, al meretricio in una struttura alberghiera, con appropriazione dei corrispettivi delle prestazioni.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi. Con le prime doglianze lamentava la mancata assunzione di prove decisive a discarico — una perizia sul proprio apparato genitale, l’acquisizione di una memoria depositata in un procedimento connesso e la copia forense di chat — nonché il travisamento delle prove e l’illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa. Contestava, inoltre, la sussistenza del reato di violenza sessuale e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricondotto il primo motivo al principio per cui, nel giudizio abbreviato d’appello, le parti non hanno un diritto alla raccolta della prova, ma una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria del giudice, esercitabile solo nei limiti dell’assoluta necessità. La sentenza impugnata aveva specificamente indicato le ragioni del diniego, ritenendo gli accertamenti richiesti inidonei a infirmare un compendio probatorio già completo: le foto prodotte non davano contezza di ritrarre l’imputato né della loro data; la memoria relativa a un procedimento connesso non scalfiva il quadro dell’asservimento della vittima; la richiesta delle chat, mai avanzata nelle fasi precedenti, rivestiva carattere meramente esplorativo e congetturale.
Quanto al secondo, terzo e sesto motivo, incentrati sulla manifesta illogicità e sul travisamento della prova, la Corte ha rammentato che, in presenza di una “doppia conforme”, le motivazioni dei giudici di merito convergono in un apparato integrato e unico corpo decisionale. Ne deriva che il vizio di motivazione è censurabile soltanto quando discenda dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi o dal travisamento commesso da entrambi i giudici, che deve emergere in forma di macroscopica e manifesta evidenza. Nel caso di specie, le censure difensive si risolvevano nella mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze, senza attaccare adeguatamente gli elementi posti a base della condanna: i dati estrapolati dal telefono dell’imputato, la prenotazione e il pagamento delle stanze, il tentativo di fuga alla vista dei militari, il rinvenimento di preservativi e del documento di identità della vittima.
La Corte ha quindi dichiarato aspecifico e congetturale il quarto motivo sulla resistenza, evidenziando la piena consapevolezza dell’imputato della qualità di ufficiali di polizia giudiziaria degli operanti, e ha ritenuto inammissibile o infondato il quinto motivo, ricordando che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Dall’infondatezza dei motivi principali è derivata, a cascata, l’inammissibilità del settimo motivo concernente le statuizioni civili.
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Nota della Redazione
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