Dolo specifico della bancarotta documentale desumibile da indici di fraudolenza (Cass. pen. Sez. 1 n. 16178 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, valorizzando una pluralità di elementi sintomatici, quali l’omesso deposito delle scritture contabili, l’irreperibilità dell’amministratore, la prosecuzione dell’attività sociale nonostante le perdite e l’assenza di iniziative per ripianarle. È l’elemento della frode a tracciare il confine tra la bancarotta documentale fraudolenta di cui all’art. 216 legge fall. e le ipotesi di bancarotta semplice previste dall’art. 217 legge fall., che incrimina l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili anche per mera negligenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna dell’amministratore unico di una società fallita per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Quinta Sezione della Cassazione. La sentenza rescindente aveva censurato la motivazione dei giudici di merito in ordine al dolo specifico, ritenendo non adeguatamente dimostrata la finalità di recare pregiudizio ai creditori attraverso l’occultamento delle scritture contabili.
La Corte territoriale, nel confermare la responsabilità, aveva valorizzato una serie di circostanze: la prosecuzione dell’attività commerciale per quattro anni nonostante le perdite, l’assenza di iniziative per ripianarle, l’omesso deposito della documentazione e l’irreperibilità dell’amministratore.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione Penale ha ritenuto il ricorso infondato, giudicando adeguata la motivazione della sentenza impugnata. Il dolo specifico della bancarotta documentale, ha ricordato la Corte, non deve essere necessariamente provato attraverso un’esplicita dichiarazione dell’agente, ma può essere desunto da una complessiva ricostruzione della vicenda, valorizzando gli indici di fraudolenza che colorano di specificità l’elemento soggettivo.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congruamente considerati plurimi elementi: l’omesso deposito delle scritture contabili, l’irreperibilità dell’amministratore che non aveva risposto alla convocazione del curatore, la prosecuzione dell’attività per quattro anni nonostante la perdita dell’intero capitale sociale e l’assenza di iniziative ex artt. 2446 e 2447 cod. civ. A questi si aggiungevano il mancato rinvenimento di un furgone nella disponibilità della società e l’assenza di altri beni aziendali, circostanze che lasciavano intendere come l’occultamento delle scritture avesse di fatto impedito di ricostruire i flussi finanziari e individualizzare i beni, in pregiudizio dei creditori.
La Corte ha richiamato il principio per cui lo scopo di recare danno ai creditori può essere desunto dall’irreperibilità dell’amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 2023). Ha inoltre ribadito che la sottrazione dei libri contabili finalizzata a nascondere gli introiti conseguiti in stato di crisi integra la fattispecie fraudolenta e non quella semplice, essendo la frode l’elemento discriminante rispetto all’ipotesi di cui all’art. 217 legge fall.
Il secondo motivo, concernente la mancata sussunzione della condotta nella fattispecie di cui all’art. 217 legge fall., è stato reputato manifestamente infondato proprio alla luce della ricostruzione complessiva della condotta dell’imputato, finalizzata ad occultare le operazioni distrattive e a precludere la ricostruzione dell’andamento societario. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2446 c.c. – Riduzione del capitale per perdite
- Art. 2447 c.c. – Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale