L’aumento per continuazione esterna richiede motivazione proporzionata (Cass. pen. Sez. 4 n. 18140 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave e stabilire la pena base, calcolando e motivando l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. L’onere motivazionale è direttamente proporzionale all’entità dell’aumento inflitto a titolo di continuazione e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 cod. pen., escludendo che si sia operato un surrettizio cumulo materiale. La riduzione di pena per il rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati, ivi incluso il limite massimo di trenta anni di cui all’art. 78 cod. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna di numerosi imputati per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico e reati fine, riconoscendo la continuazione esterna con reati già giudicati con sentenze irrevocabili e rideterminando le pene. Avverso tale decisione, i ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, vizi di motivazione in ordine all’entità degli aumenti di pena operati per la continuazione e alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel trattare le questioni comuni, ha affrontato il tema dell’onere motivazionale in materia di reato continuato, dando continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, Pizzone. Ha precisato che il giudice deve non solo indicare i singoli aumenti di pena effettuati per ogni reato satellite, ma anche dar conto dei motivi su cui si fonda l’entità di ciascun aumento, essendo l’impegno motivazionale correlato all’entità della pena inflitta a titolo di continuazione.
Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente Costa, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si limitava a disporre un aumento di quattro anni e sei mesi di reclusione per la continuazione esterna con il reato già giudicato, senza offrire alcuna giustificazione logica. Tale carenza motivazionale non consente di verificare la corretta determinazione della pena, né di escludere una sproporzione rispetto alla pena base o un surrettizio cumulo materiale, con conseguente annullamento sul punto con rinvio.
Quanto alla posizione del ricorrente Colasuonno (cl. 1987), la Corte ha accolto la doglianza relativa al superamento del limite massimo di pena irrogabile. Ha ricordato che la riduzione per il rito abbreviato va applicata dopo la determinazione della pena ex artt. 71 ss. cod. pen., includendo il limite dei trenta anni di cui all’art. 78, comma 1, cod. pen. Poiché la diminuente era stata operata dopo il cumulo materiale di anni trentuno e sei mesi, la pena è stata rideterminata in venti anni di reclusione.
In relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell’agevolazione, la Corte ne ha affermato la natura soggettiva, richiedendo la prova della specifica finalità di favorire il sodalizio mafioso. Ha ritenuto che le sentenze di merito non avessero offerto una motivazione sufficiente a supportare tale finalità agevolativa per i singoli partecipi all’associazione dedita al narcotraffico, annullando l’impugnata sentenza con rinvio per i ricorrenti coinvolti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 71 c.p. – Condanna per più reati con unica sentenza o decreto
- Art. 78 c.p. – Limiti degli aumenti delle pene principali
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere