La motivazione dell’aumento ex art. 81 cod. pen. è modulabile (Cass. pen. Sez. 7 n. 19819 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare l’aumento per ciascun reato satellite, con un grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli incrementi. L’obbligo motivazionale si attenua quanto più la pena irrogata si avvicina al minimo edittale, fino a ritenersi assolto dal mero richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen., e non richiede una motivazione specifica e dettagliata qualora gli aumenti per la continuazione siano di esigua entità. Specularmente, quanto più il giudice intende discostarsi dal minimo edittale, tanto più deve indicare specificamente i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ritenuti rilevanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale locale, aveva rideterminato le pene nei confronti di cinque imputati, tutti coinvolti a vario titolo in procedimenti per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti) e per i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. In particolare, per uno degli imputati la pena era stata rideterminata in relazione ai reati di cui all’art. 73, sub capi T (riqualificato dal primo giudice ai sensi del comma 5) e U, essendo stato assolto dal reato associativo. Avverso la sentenza di secondo grado, tutti gli imputati avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione con riguardo alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione e al trattamento sanzionatorio complessivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente trattato congiuntamente i motivi di ricorso di tre imputati, tutti incentrati sull’aumento di pena applicato per i reati satellite in regime di continuazione. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite, con un grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti, tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., evitando un surrettizio cumulo materiale.

Tale principio, ha precisato la Corte, non richiede modalità di adempimento uniformi. Il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata nel calcolo dell’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite quando gli aumenti siano di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. L’obbligo motivazionale, inoltre, tanto più si attenua quanto più la pena in concreto irrogata si avvicina al minimo edittale, potendo il mero richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. costituire motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto.

Quanto al ricorso proposto nell’interesse di uno degli imputati, la Corte lo ha ritenuto connotato da aspecificità, non confrontandosi con le sentenze conformi e limitandosi a una contestazione di stile, manifestando un mero “dissenso” rispetto alla motivazione della Corte territoriale. Parimenti inammissibile è stato dichiarato il ricorso di un altro imputato, la cui censura riguardava il diverso trattamento sanzionatorio tra coimputati: la Corte territoriale, senza alcun profilo di contraddittorietà, aveva ridotto la pena per adeguarla a quella di soggetti con ruoli qualificati nell’associazione, lasciando inalterati gli aumenti per la continuazione ritenuti proporzionati.

La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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