Concordato in appello: inammissibili i motivi sulla misura cautelare (Cass. pen. Sez. 5 n. 19988 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per far valere vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati o la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., nonché i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione comminata. La misura cautelare adottata nel corso del giudizio di appello, non essendo oggetto della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., non può costituire materia del ricorso per cassazione avverso tale pronuncia.

Il Fatto

Con sentenza del 04/02/2026, la Corte di appello di Bologna, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta in primo grado per il delitto di furto aggravato, in quella di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 25 Cost. In particolare, ha lamentato che il giudizio si era svolto dinanzi a un collegio del quale era stata successivamente comunicata, per le vie brevi, l’incompatibilità di un componente, con decisione finale adottata da un collegio composto in modo diverso. L’assenza del giudice dichiarato incompatibile alla discussione avrebbe inciso, ad avviso del ricorrente, sulla pronuncia relativa alla misura cautelare.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di concordato in appello. Ha ricordato che, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è consentito solo nei limitati casi in cui si faccia valere un vizio relativo alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

Nel caso di specie, la doglianza formulata dall’imputato è stata ritenuta radicalmente estranea a tali ipotesi. Il motivo, infatti, non era diretto a contestare la sentenza impugnata, ma la misura cautelare adottata nel corso del giudizio di appello, rispetto alla quale la decisione censurata non conteneva alcun riferimento.

La Corte ha precisato che la censura afferente alla composizione del collegio, pur potendo in astratto assumere rilievo, era stata prospettata esclusivamente in relazione alla pronuncia cautelare e non già con riferimento alla sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. oggetto di impugnazione. Tale profilo risulta, quindi, insindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti del concordato.

A fronte dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha valutato i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, ritenendo equa la sanzione pecuniaria considerato che il ricorso era stato proposto per ragioni non consentite dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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