Inottemperanza ministeriale alla Carta docente legittima commissario ad acta (TAR Lazio n. 7496 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non ha dato esecuzione a una sentenza di condanna passata in giudicato, riconosciuta come titolo esecutivo, è tenuta a ottemperare integralmente. L’inosservanza dell’obbligo di esecuzione, non giustificata da alcuna allegazione o prova contraria, determina l’accoglimento del ricorso, con condanna dell’Amministrazione a eseguire il giudicato nel termine fissato dal giudice e, in caso di ulteriore inerzia, con nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di euro 1.500,00. La sentenza era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi con atto di stile, non aveva fornito elementi o chiarimenti atti a dimostrare l’avvenuta o corretta esecuzione della sentenza. In base al principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di onere della prova tra debitore e creditore spetta al primo dimostrare l’adempimento, l’inerzia dell’Amministrazione ha condotto al accoglimento della domanda.
Il giudice dell’ottemperanza, pur non potendo sindacare i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, ha il potere di ordinarne l’esecuzione. Per l’effetto, è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia.
In caso di infruttuoso decorso del termine, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale dell’Amministrazione preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà alla esecuzione su richiesta della parte interessata.
Il Collegio ha invece respinto la richiesta di condanna alle astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che il ritardo non fosse tale da giustificare una misura così afflittiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri per le procedure esecutive, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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