Improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse dopo pagamento quota ridotta (TAR Lazio n. 6384 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce presupposto processuale distinto dalla cessazione della materia del contendere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, che ricorre quando un atto o un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato. Il versamento, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Tale declaratoria assorbe ogni valutazione nel merito delle censure, ivi incluse quelle di illegittimità costituzionale e quelle relative al diritto di accesso agli atti.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto del Ministero della Salute di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018 e i successivi provvedimenti regionali e aziendali di ripiano, lamentando vizi di legittimità derivati dalle norme primarie che disciplinano il meccanismo del payback e vizi propri degli atti impugnati. La ricorrente ha altresì formulato istanza di rimessione alla Corte costituzionale e in via subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nonché domanda di accesso agli atti relativi alla quantificazione della spesa.
Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 mediante il versamento, entro trenta giorni, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Con memoria depositata il 12 gennaio 2026, la società ha dichiarato di aver versato la predetta quota, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto richiamato la distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse, valorizzando il precedente del Consiglio di Stato, sez. V, n. 9683 del 2023. La prima postula un’attività satisfattiva della pubblica amministrazione che integralmente realizzi l’interesse azionato; la seconda ricorre invece, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Nella fattispecie, la scelta del legislatore di consentire l’estinzione dell’obbligazione con il versamento della quota ridotta, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale, ha reso inutile la decisione nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti di ripiano. L’integrale versamento dell’importo determina infatti l’assorbimento di ogni questione concernente la legittimità degli atti impugnati e delle norme che li disciplinano.
Il Tribunale ha rilevato che non assume rilievo la circostanza che la novella normativa abbia previsto specifici adempimenti comunicativi a carico delle Regioni per la definizione dei giudizi pendenti, atteso che tali adempimenti non risultano perfezionati. La declaratoria di improcedibilità consegue direttamente alla sopravvenuta carenza di interesse, indipendentemente dalle comunicazioni regionali previste dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. La complessità della materia e la decisione in rito hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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