Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarata in udienza (TAR Emilia-Romagna n. 1202 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della controversia, resa in udienza e accettata dalla controparte, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. Il giudice amministrativo, in tale evenienza, definisce il giudizio in rito con sentenza che dichiara l’improcedibilità del gravame, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria da molti anni di un compendio immobiliare trasferito nel 2017 dal demanio statale al patrimonio disponibile del Comune di Rimini e successivamente classificato come patrimonio indisponibile, impugnava la deliberazione di Giunta Comunale che demandava al settore competente la prosecuzione del recupero coattivo del credito e della disponibilità del bene, nonché la successiva diffida al rilascio dell’immobile.

Con cinque articolati motivi, la società deduceva vizi di legittimità degli atti impugnati, contestando la qualificazione del bene come patrimonio indisponibile, la mancata conclusione del procedimento di condono edilizio, la determinazione del canone e la mancata considerazione dell’incidenza della pandemia da COVID-19. Il Comune di Rimini si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso; la società rinunciava alla trattazione dell’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, all’udienza pubblica del 16 giugno 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa, chiedendo la compensazione delle spese di lite, con l’accettazione del procuratore del Comune resistente.

La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione, verbalizzata in udienza e accettata dalla controparte, integra la fattispecie del sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., che impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

La Corte ha, pertanto, trattenuto la causa in decisione al fine di definire il giudizio in rito, senza esaminare la fondatezza dei motivi di ricorso, conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti. Tale esito processuale prescinde dalla valutazione delle questioni sostanziali sollevate dalla società, che restano assorbite dalla sopravvenuta manifestazione di volontà di non proseguire la lite.

In conformità all’accordo tra le parti, le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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