Obbligo di provvedere sulla stipula del contratto dopo l’aggiudicazione (TAR Campania n. 4446 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste un obbligo giuridico di provvedere in capo all’amministrazione aggiudicatrice sull’istanza dell’aggiudicatario volta alla stipula del contratto. Tale obbligo non si rinviene solo nei casi espressamente previsti dalla norma, ma anche in presenza di specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano una determinazione espressa, ovvero tutte le volte in cui dal dovere di correttezza e buona amministrazione sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere le ragioni delle scelte dell’amministrazione. L’aggiudicatario può, quindi, esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento per ottenere una pronuncia che obblighi l’amministrazione a decidere sulla sorte del contratto, e non già la condanna a stipulare, ben potendo la stessa rifiutare la sottoscrizione solo a fronte di imprescindibili e motivate esigenze pubbliche. In tema di prova, il ricorrente ha l’onere di allegare l’inadempimento, mentre spetta all’amministrazione convenuta dimostrare di aver dato riscontro all’istanza.
Il Fatto
La società ricorrente, risultata aggiudicataria di una gara per l’affidamento del servizio di ciclo integrato dei rifiuti urbani, dopo aver corrisposto gli oneri per la stipula del contratto, non veniva convocata dall’amministrazione comunale per la sottoscrizione. Avendo presentato un’istanza di conclusione del procedimento e una successiva diffida, entrambe rimaste senza riscontro, la società agiva in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla sorte del contratto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del medesimo TAR secondo cui la posizione dell’aggiudicatario rispetto alla stipula del contratto ha consistenza di interesse legittimo. L’obbligo di provvedere dell’amministrazione non è limitato ai casi espressamente previsti dalla legge, ma sorge anche in presenza di specifiche ragioni di giustizia ed equità e del dovere di correttezza e buona amministrazione, che impongono una determinazione espressa sull’istanza del privato.
Il Collegio ha applicato il principio generale in tema di prova dell’inadempimento: il creditore che agisce per l’adempimento ha l’onere di provare solo il titolo della pretesa, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo. Nel caso di specie, il Comune, non costituitosi, non ha fornito prova di aver riscontrato l’istanza, sicché l’inadempimento deve ritenersi provato.
La sentenza ha quindi accertato la fondatezza del ricorso, condannando l’amministrazione a dare riscontro sull’istanza entro il termine di sessanta giorni e nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna alla stipula del contratto, ribadendo che l’amministrazione ben può rifiutare la sottoscrizione a fronte di imprescindibili e motivate esigenze pubbliche. Ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Corte dei Conti e la condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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