Giudizio di ottemperanza e nullità del provvedimento plurimotivato in contrasto col giudicato (TAR Campania n. 3226 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il discrimine tra cognizione e ottemperanza non dipende dalla natura del provvedimento impugnato, ma dai vizi dedotti. È nullo, per violazione del giudicato, il provvedimento che riproponga come motivo di diniego una questione già risolta in senso opposto dalla sentenza da eseguire. Se però l’atto è plurimotivato, la censura che investe un autonomo e diverso motivo di diniego, estraneo al vincolo conformativo, esula dall’ottemperanza ed è inammissibile in quella sede, dovendosi trattare con il rito ordinario. La condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite è invece eseguibile in ottemperanza.
Il Fatto
Una società ha agito per l’ottemperanza di una sentenza di questa Sezione con cui era stato ordinato al Ministero della Salute di emanare un provvedimento espresso e motivato, “quale che ne sia il segno”, a riscontro della domanda di rimborso delle spese anticipate per l’assistenza sanitaria prestata a un ufficiale in territorio americano.
In esecuzione di quella pronuncia il Ministero ha emanato un diniego, fondato su due ragioni: la mancata tempestiva comunicazione dell’evento sanitario e la decorrenza del termine di diciotto mesi per l’integrazione documentale. La ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione ed elusione del giudicato e, in subordine, la sua illegittimità per violazione della disciplina di settore. Ha inoltre lamentato il mancato pagamento delle spese di lite liquidate in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra lo spazio del giudizio di ottemperanza e quello del giudizio di cognizione. Non rileva che il provvedimento sia espressione del rinnovato esercizio del potere amministrativo; ciò che conta è la natura dei vizi dedotti. L’atto adottato dopo la riedizione del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle che denunciano la violazione o l’elusione del vincolo conformativo, oggetto proprio dell’azione di nullità, e quelle che colpiscono profili non riconducibili a puntuali statuizioni della sentenza e perciò trattabili con i canoni ordinari.
La sentenza ottemperanda prescriveva soltanto l’emanazione di un provvedimento espresso, “quale che ne sia il segno”. L’Amministrazione ha concluso il procedimento e ha dato così esecuzione al dictum giurisdizionale. Tuttavia, con riferimento al termine di diciotto mesi per la regolarizzazione documentale, il diniego ripropone una questione già analizzata e definita: la sentenza aveva statuito che la richiesta era stata inoltrata entro i tre mesi previsti dalla normativa, con tutti gli allegati, e che non rilevava il diverso termine di diciotto mesi, evocato dall’Amministrazione, previsto per la fattispecie in cui la documentazione sia integrata successivamente.
Su questo punto il provvedimento è dunque nullo, perché ripropone come motivazione del diniego una questione già risolta in senso opposto dalla sentenza da ottemperare. L’atto è però plurimotivato e fonda il rifiuto anche sulla mancata comunicazione immediata dell’infortunio al Ministero. Rispetto a tale elemento motivazionale il ricorso in ottemperanza è inammissibile, non attenendo la questione al perimetro conformativo della pronuncia.
Il Collegio esamina poi la condanna alle spese. La sentenza ottemperanda aveva posto a carico del Ministero il pagamento di € 1.500,00, oltre accessori. Dagli atti non risulta che la somma sia stata corrisposta, ancorché l’Amministrazione abbia dichiarato imminente il relativo impegno di spesa. Il ricorso è quindi accolto sul punto, con ordine di corresponsione.
Le ulteriori censure di illegittimità, dedotte in via subordinata, esulano dal giudizio di ottemperanza e sostanziano il contenuto di un ordinario giudizio di impugnazione. Per tale ragione il Collegio dispone il mutamento del rito e rinvia la trattazione alla pubblica udienza. Le spese del giudizio sono compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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