Carta elettronica docente a tempo determinato: esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 2443 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando il creditore sia titolare di un giudicato che riconosca un diritto soggettivo e l’amministrazione sia rimasta inadempiente oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Accertato il passaggio in giudicato del titolo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza è legittima la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, con facoltà di delega, chiamato a compiere ogni atto necessario all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero a costituire la Carta e ad accreditare la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Formatosi il giudicato sulla sentenza e notificato il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Alla luce della documentazione in atti risultano integrati sia il requisito del passaggio in giudicato del titolo azionato, attestato da apposita certificazione di cancelleria, sia l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa richiamata.
Accertata l’inadempienza, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo. L’ordine di esecuzione mira a soddisfare in via coattiva l’obbligazione già accertata dal giudice del lavoro.
Il Collegio ha poi ritenuto di designare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega. Il Commissario, su istanza della ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni e a carico dell’amministrazione inadempiente.
Sul piano delle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il compenso del Commissario ad acta, determinato in euro 500,00, è posto a carico del Ministero, con esigibilità subordinata allo svolgimento delle funzioni e alla documentazione fornita all’ente debitore.
Nota della Redazione
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