Modifiche all’immobile dopo il condono: legittima la demolizione delle nuove opere (TAR Campania n. 1611 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere realizzate dopo la presentazione della domanda di condono, che modifichino in modo sostanziale l’immobile oggetto dell’istanza, determinano l’improcedibilità della domanda stessa, poiché impediscono all’amministrazione di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato dei luoghi. In pendenza del procedimento di sanatoria non operano limiti ai procedimenti sanzionatori per gli abusi commessi successivamente e non riconducibili all’istanza. La perdita di corrispondenza tra bene rappresentato e bene esistente rende irrilevante ogni eventuale ripristino successivo e legittima l’ordinanza di demolizione delle nuove costruzioni.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato nel 1996 un’unità abitativa con area scoperta, il cui dante causa aveva presentato nel 1995 istanza di condono ai sensi della legge n. 724/1994, mai esitata. In data 27.4.2022 la Polizia Locale accertava la realizzazione sine titulo di un manufatto in ferro e muratura di circa 70 mq e di un manufatto in legno di circa 20 mq. Il Comune di Napoli adottava quindi la Determina Dirigenziale n. 221/A del 28.6.2022, recante ingiunzione di ripristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo il difetto di istruttoria, la violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 e dell’art. 39 della legge n. 724/1994, sostenendo che le opere sanzionate fossero le medesime già oggetto dell’istanza di condono. In via subordinata lamentava il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla comparazione tra lo stato dei luoghi rappresentato nell’istanza di condono e quello accertato nel 2022. Dagli atti emerge che l’immobile ha subito nel tempo profonde modifiche: nel 1999 presentava due livelli, un sottotetto e copertura a doppia falda; successivamente è stato ricondotto a un solo piano con tetto ad unica falda.

I rilievi satellitari hanno confermato che nessuno dei due fabbricati, nella consistenza attuale, esisteva prima del settembre 2019. Le opere sanzionate costituiscono pertanto nuove costruzioni, realizzate ex novo, non riconducibili a quelle oggetto dell’istanza del 1994.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’esecuzione di opere non autorizzate nel corso del procedimento di sanatoria determina l’improcedibilità dell’istanza, salvo che si tratti di meri interventi di completamento ai sensi dell’art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985. Le modifiche sopravvenute incidono sull’oggetto del potere valutativo dell’amministrazione, impedendole di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e lo stato dei luoghi.

Da ciò consegue che, dopo la domanda di condono, non sono consentite modifiche non autorizzate e per esse non opera la causa legale di sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista in pendenza della domanda. Nessun ostacolo giuridico si frappone quindi alla loro demolizione.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato: le ragioni della qualificazione delle opere come nuove costruzioni emergono dal verbale di sopralluogo del 27 aprile 2022 e dagli atti depositati dallo stesso ricorrente. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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