Amministratore di fatto e pene accessorie d’ufficio in appello (Cass. pen. Sez. V n. 22681 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. si individuano in base alle concrete funzioni gestorie esercitate, non alle qualifiche formali rivestite. L’amministratore di fatto, ex art. 2639 cod. civ., è colui che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della qualifica, senza necessità di esercitarli tutti, essendo sufficiente un’apprezzabile attività di gestione non episodica. La presenza di un amministratore di diritto con poteri effettivi, o di più amministratori di fatto, non esclude il riconoscimento della qualifica in capo ad altri soggetti. Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato, il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non comprende le pene accessorie, che conseguono di diritto alla condanna come effetti penali e possono essere applicate d’ufficio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Bari che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato la ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale specifica quale amministratrice di fatto di una società dichiarata fallita. In parziale riforma, applicava le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi per due anni.
L’imputata ricorreva per cassazione con due motivi: vizio di motivazione sulla dimostrazione della qualità di amministratrice di fatto, fondata su dichiarazioni ritenute inattendibili e prive di riscontri; e violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per asserita reformatio in peius derivante dall’applicazione delle sanzioni accessorie. Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la doppia conforme affermazione di responsabilità poggia su un compendio di elementi oggettivi emersi da una verifica fiscale, nel cui ambito era stata rinvenuta, nella disponibilità dell’imputata, documentazione riconducibile alla gestione della società fallita: blocchetti di assegni, bonifici, password di accesso a conti on line, appunti contabili e atti attestanti l’uso strumentale della firma dell’amministratore di diritto.
Su tale cornice si innestano le dichiarazioni rese al Curatore dall’amministratore di diritto, ritenute utilizzabili, a differenza di quelle rese agli organi di indagine, escluse per inutilizzabilità ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. La Corte ha giudicato la censura generica, osservando che l’attendibilità è stata valutata sotto il profilo intrinseco ed estrinseco, con riscontri esterni che ne ampliano la portata, in coerenza con il canone dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. L’interesse del dichiarante, si legge, è elemento naturale nelle vicende dichiarative, governato proprio dalle corroborazioni valutative.
Richiamando un consolidato orientamento (Sez. V n. 27264 del 2020; Sez. V n. 7437 del 2021; Sez. V n. 45134 del 2019; Sez. V n. 12912 del 2020), la Corte ribadisce che la significatività e la continuità della gestione non richiedono l’esercizio di tutti i poteri dell’organo gestorio, ma un’attività non occasionale. La coesistenza di più amministratori di fatto è compatibile con i modelli di governance societaria. Nel caso concreto, il ruolo paritario dell’imputata e del coimputato emerge dalla ripartizione di competenze, non smentita dal maggiore rilievo dell’altro in singoli compiti.
Quanto alla mancata risposta alle convocazioni del Curatore, la Corte esclude ogni inversione dell’onere probatorio: a fronte della valenza accusatoria degli elementi acquisiti, l’imputata non aveva allegato elementi contrari, in coerenza con il principio della vicinanza della prova. Il secondo motivo è manifestamente infondato: le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna ex art. 20 cod. pen., e il divieto di reformatio in peius non le contempla. La modulazione discrezionale introdotta dalla Corte cost. n. 222/2018 opera nel quantum, non nell’an, restando fermo il loro carattere di effetto penale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2639 c.c. – Estensione delle qualifiche soggettive
- Art. 20 c.p. – Pene principali e accessorie
- Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello