Rimessione del processo per gravi situazioni locali e anticipazioni mediatiche (Cass. pen. Sez. V n. 23227 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rimessione del processo, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., è subordinata alla sussistenza di gravi situazioni locali, non altrimenti eliminabili, che pregiudichino la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, la sicurezza o l’incolumità pubblica, ovvero determinino motivi di legittimo sospetto. La norma, di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l’imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso. Non integrano i presupposti della rimessione la nota informativa del Presidente del Tribunale che si limiti a dar conto dell’esito dei riti alternativi, la risonanza mediatica della vicenda né le condotte processuali del pubblico ministero, ove non sintomatiche di una mancanza di imparzialità dell’ufficio giudicante e non collegate da nesso causale a una grave situazione locale.
Il Fatto
L’imputato, nell’ambito di un procedimento pendente in fase dibattimentale dinanzi a una sezione penale del Tribunale di Milano, ha avanzato richiesta di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., deducendo la sussistenza di gravi situazioni locali idonee a pregiudicare il sereno e imparziale esercizio della giurisdizione.
A sostegno dell’istanza il ricorrente ha rappresentato tre ordini di circostanze: la diramazione, da parte del Presidente del Tribunale e del Presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, di una nota congiunta sull’esito dei riti alternativi definiti da numerosi coimputati; l’elevata mediaticità della vicenda, con articoli di stampa che avrebbero anticipato il deposito di atti di indagine; l’asserito atteggiamento ostile tenuto dalla Procura della Repubblica nel corso delle udienze preliminari. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera dell’art. 45 cod. proc. pen., che legittima la rimessione quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione dei partecipanti, la sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto. La grave situazione locale è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l’imparzialità dell’ufficio giudiziario nel suo complesso (Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026).
Il Collegio richiama la pronuncia invocata dalla difesa (Sez. 4, n. 14718 del 27/03/2024, non massimata), secondo cui lo spostamento del processo ad altra sede costituisce presidio di garanzia della terzietà del giudice, della libertà di determinazione delle parti e del diritto di difesa, quando tali beni siano pregiudicati da motivi che non riguardano il giudice come persona fisica — ai quali provvedono l’incompatibilità e i rimedi dell’astensione e della ricusazione — ma l’intero ufficio giudiziario di appartenenza. L’istituto tutela l’imparzialità sul piano oggettivo, preservandola dal rischio concreto, effettivo, non opinabile e di incontrovertibile attualità di essere inquinato da fattori esterni all’ufficio.
Da tale natura eccezionale deriva la stretta interpretazione delle norme che ne disciplinano l’applicazione, trattandosi di deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (Sez. 2, n. 2565 del 19/12/2014, dep. 2015). Quanto alle condotte del pubblico ministero, i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali possono costituire motivo di rimessione solo ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell’ufficio giudicante e collegati da nesso causale a una grave situazione locale (Sez. 6, ord. n. 15741 del 28/03/2013).
Nessuna delle circostanze dedotte integra tali presupposti. La nota informativa del Dirigente dell’ufficio milanese, peraltro riconducibile a un protocollo siglato con l’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, non contiene informazioni ulteriori rispetto a quelle desumibili dal dispositivo delle decisioni: la capacità di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e omertà, il controllo di attività economiche sono tratti desumibili dal mero riconoscimento dei reati e delle aggravanti contestati. Il Presidente del Tribunale, inoltre, non è titolare di alcun potere gerarchico sull’esercizio della giurisdizione dei giudici chiamati a celebrare il rito ordinario.
Neppure gli articoli di stampa e l’asserito atteggiamento ostile della Procura — solo presunto — incidono sull’imparzialità dell’ufficio giudicante o sulla libertà di determinazione dei partecipanti. L’istanza, fondata su presupposti in parte erronei o indimostrati e comunque estranei al novero dell’art. 45 cod. proc. pen., è pertanto inammissibile. Alla declaratoria non segue la condanna alle spese processuali, non essendo la rimessione un rimedio impugnatorio (Sez. U, n. 37825 del 10/07/2025); consegue invece, ai sensi dell’art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell’istante al versamento di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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