Esecuzione del giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione inadempiente (TAR Campania n. 413 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è fondato quando l’amministrazione, ritualmente intimata e non costituita, non alleghi alcun elemento ostativo all’adempimento. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede in sua vece. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va accolta quando sussistono i relativi presupposti, con quantificazione secondo il criterio della non manifesta iniquità. L’astreinte è commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato e contenuta nel limite massimo del 10% del dovuto, poiché oltre tale soglia perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di indebita locupletazione.
Il Fatto
Una società ricorrente ha chiesto al TAR l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva condannato il Comune intimato al pagamento, in favore della ricorrente, di metà delle spese di un giudizio definito con declaratoria di difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria nei confronti della Corte dei Conti.
Il ricorso, notificato il 28 ottobre e depositato il 7 novembre 2025, denunciava la mancata esecuzione del titolo e chiedeva la fissazione di un termine, la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. L’amministrazione intimata non si è costituita, benché ritualmente evocata, e non ha fornito alcun elemento ostativo all’esecuzione. Da qui l’ordine di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il TAR ha poi nominato, quale commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Prefetto o un funzionario da lui delegato, con sostituzione all’amministrazione. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione intimata e sarà liquidato su istanza documentata.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e ha accolto la richiesta. L’astreinte è stata commisurata agli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge o disposti nella condanna, in ragione della funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela.
Sul piano della quantificazione, il TAR ha fissato tre criteri conformi al canone della non manifesta iniquità: come dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione; come dies ad quem, il giorno dell’adempimento anche tardivo, pure dopo l’insediamento del commissario, poiché l’amministrazione conserva il potere di provvedere in regime di esercizio concorrente.
Il Collegio ha infine posto un limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto, richiamando l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 8/2021 e dell’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che esige chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della misura. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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