Commissario ad acta per l’inerzia del Comune in predissesto finanziario (TAR Campania n. 412 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza della procedura di riequilibrio finanziario di cui all’art. 243-bis D.Lgs. 267/2000 non legittima l’inerzia dell’Ente locale sull’ordine di ottemperanza a un obbligo di facere. La sospensione delle procedure esecutive e l’inammissibilità di nuove esecuzioni operano esclusivamente nei confronti dei creditori di somme di denaro puntualmente quantificate, restando estranee all’esercizio delle potestà discrezionali che l’Amministrazione deve garantire anche in stato di predissesto. Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riproposte le eccezioni già delibate nel giudizio presupposto. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice amministrativo nomina il Commissario ad acta e riserva la fissazione della richiesta penale all’esito del termine assegnato, valutato lo stato finanziario dell’Ente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva adito il TAR con istanza per l’emanazione di provvedimenti a tutela dell’igiene e della salubrità pubblica. Con la sentenza n. 6466/2025 la Sezione Quinta accoglieva il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune, ordinando all’Ente di pronunciarsi entro un termine fissato.
Notificata la decisione ed elasso il termine, il Comune non provvedeva. Il ricorrente proponeva allora ricorso per l’ottemperanza, notificato e depositato il 31 ottobre 2025. Il Comune si costituiva eccependo, tra l’altro, l’impossibilità di esecuzione per effetto della procedura di riequilibrio finanziario, la carenza di interesse, il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio deliba preliminarmente le eccezioni dell’Ente, giudicandole infondate o inammissibili. Sul primo profilo osserva che la sospensione delle procedure esecutive e il divieto di nuove esecuzioni, previsti a tutela della par condicio creditorum verso gli Enti in riequilibrio, riguardano unicamente i creditori di somme di denaro puntualmente quantificate. La disciplina non tocca invece l’esercizio delle potestà discrezionali che il Comune deve assicurare anche in situazione di predissesto. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa in materia.
Le ulteriori eccezioni sono dichiarate inammissibili perché già delibate nella sentenza ottemperanda e non riproponibili nel giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione, destinataria di un ordine di facere all’esito di un giudizio che ha accertato l’illegittimità del silenzio, non ha fornito prova di avervi dato esecuzione.
Il giudizio di ottemperanza è funzionale al soddisfacimento in executivis di quanto accertato nel giudizio di merito. La persistente inerzia dell’Ente, già accertata e tuttora attuale, va stigmatizzata. Il Tribunale accoglie il ricorso e nomina Commissario ad acta il Prefetto della provincia di Caserta, con facoltà di delega a funzionario esperto, per esitare l’istanza in sostituzione dell’Amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
La nomina non esclude la responsabilità omissiva dell’Ente e dei funzionari competenti, che possono provvedere fino all’intervento materiale del Commissario. Il Collegio rinnova il comando giudiziale, ordina le comunicazioni anche alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, e riserva la fissazione della richiesta penale all’esito della scadenza del termine, tenuto conto dello stato di predissesto onde evitare l’aggravamento delle condizioni finanziarie dell’Ente. Le spese sono regolate secondo soccombenza, con clausola di distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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