Annullamento dell’affidamento per frazionamento: obbligo di avvio del procedimento (TAR Basilicata n. 511 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune, a dispetto del nomen iuris di revoca contrattuale, rimuove l’affidamento diretto di un incarico di progettazione sul presupposto del contrasto con il divieto di artificioso frazionamento integra un atto di auto-annullamento ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, investendo in via immediata il provvedimento di affidamento e solo in via conseguenziale il contratto. L’esercizio dell’autotutela è subordinato alla comunicazione di avvio del procedimento, prescritta in generale dall’art. 7 della legge n. 241/1990, e la relativa omissione non è superabile ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento discrezionale. La delibera ANAC di vigilanza, priva di portata vincolante, non integra un’ipotesi di autotutela doverosa.
Il Fatto
La società ricorrente era stata affidataria diretta, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, di un incarico di progettazione conferito da un Comune con determinazione dell’agosto 2024. Dopo un annullamento d’ufficio e una successiva revoca di tale annullamento, a seguito di una segnalazione l’ANAC avviava un’attività ispettiva, conclusa con una delibera che contestava l’incompletezza documentale, la mancata verifica dei requisiti e il frazionamento artificioso della progettazione in tre incarichi.
Il Comune adottava quindi la determinazione del maggio 2025, con cui revocava il contratto e disponeva di proseguire con un nuovo affidamento computando l’importo complessivo dei tre interventi. La società impugnava la determinazione e, unitamente ad essa, la delibera ANAC, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela, oltre all’infondatezza dei rilievi dell’Autorità, e formulava domande risarcitorie e indennitarie.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione della delibera ANAC. Pur non essendo autonomamente impugnabile per il suo carattere endoprocedimentale, essa è censurabile insieme all’atto che dalla stessa trae lesione, poiché ne integra il presupposto e la motivazione, secondo il precedente del Consiglio di Stato, sez. V, n. 11200 del 2022.
Nel merito, il Tribunale ha qualificato l’atto impugnato in base al suo contenuto sostanziale, prescindendo dal nomen iuris: a dispetto dell’intitolazione come revoca, la determinazione costituisce un atto di auto-annullamento dell’affidamento, fondato sul rilievo di un vizio di legittimità ab origine, con conseguente individuazione del paradigma nell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il fulcro motivazionale risiede unicamente nel contrasto con il divieto di frazionamento artificioso, restando estranei all’autotutela gli ulteriori rilievi dell’Autorità.
Il provvedimento è risultato viziato per l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, prescritto dall’art. 7 della legge n. 241/1990. Tale garanzia connota anche i provvedimenti di autotutela, la cui incidenza sfavorevole rafforza l’esigenza del confronto endoprocedimentale, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 762 del 2025. Il Comune non ha indicato ragioni di urgenza, né esse emergono aliunde, considerata la distanza temporale tra la comunicazione dei rilievi dell’ANAC e l’adozione dell’atto.
Il vizio procedurale assume rilievo sostanziale e non è superabile ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: il provvedimento ha carattere discrezionale e la delibera ANAC, di mero accertamento con eventuali raccomandazioni, non aveva portata vincolante, sì da escludere un’ipotesi di autotutela doverosa. La mancata costituzione del Comune non ha consentito di dimostrare in giudizio la concreta irrilevanza del contributo partecipativo.
Da ciò l’accoglimento del motivo, con assorbimento delle altre censure e annullamento della sola determinazione comunale, non travolgendo la presupposta delibera dell’Autorità. Rigettate le domande risarcitorie e indennitarie, per la satisfattiva tutela in forma specifica conseguente all’annullamento, con condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.