Silenzio della Regione sull’autorizzazione paesaggistica e inerzia istruttoria altrui (TAR Basilicata n. 384 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mancato riscontro, da parte di un’amministrazione diversa da quella procedente, alle iniziative istruttorie di quest’ultima non può bloccare in modo indefinito il procedimento amministrativo. L’inerzia endoprocedimentale riferibile all’apparato amministrativo unitariamente inteso non giustifica il mancato rilascio del provvedimento richiesto e determina la formazione del silenzio inadempimento. La violazione del dovere di concludere il procedimento ex art. 2 della legge n. 241/1990 e della previsione settoriale di cui all’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 impone all’amministrazione di adottare un provvedimento finale motivato, senza che le difficoltà istruttorie possano assumere rilievo esimente. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per non più di trenta giorni, solo nei casi previsti dall’art. 2, co. 7, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società proprietaria di aree ricadenti nel territorio di un Comune lucano intende realizzare un intervento edilizio di natura imprenditoriale. A tal fine presenta alla Regione istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prodromica ai permessi di costruire di completamento di un complesso turistico-ricettivo. L’istanza viene poi oggetto di diffida.

Non ottenendo alcun riscontro, la società ricorre al TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione regionale. Si costituisce la Regione, sostenendo di non essere rimasta inerte: aveva chiesto e sollecitato al Comune le informazioni necessarie, ma l’inerzia comunale l’avrebbe privata di elementi istruttori indispensabili alla definizione del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. È incontroverso che la Regione non ha riscontrato l’istanza mediante la definizione del relativo procedimento nei termini previsti dall’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004. Tale contegno configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del dovere di tempestivamente provvedere, previsto in generale dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e, in particolare, dalla richiamata previsione settoriale.

Le argomentazioni difensive della Regione non modificano la conclusione. Il TAR richiama il consolidato orientamento secondo cui il mancato riscontro, da parte di altre amministrazioni, alle iniziative istruttorie dell’amministrazione procedente — quand’anche si tratti di parere obbligatorio, circostanza che nella specie non ricorre — non può bloccare in modo indefinito il procedimento (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, n. 193/2015). Il mancato rilascio del provvedimento e l’assenza di una formale risposta all’istanza di parte determinano dunque la formazione del silenzio inadempimento, senza che rilevino le disfunzioni procedurali endoprocedimentali, riferibili all’apparato amministrativo unitariamente inteso (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1721/2016).

In tal senso depone anche l’art. 2, co. 7, della legge n. 241/1990, che consente la sospensione dei termini per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il Collegio valorizza un ulteriore rilievo: le lamentate difficoltà istruttorie si sono manifestate da tempo, senza che la Regione abbia assunto alcuna ulteriore iniziativa diretta a rimuovere lo stallo procedimentale, neppure attivando gli strumenti di semplificazione a sua disposizione, quali l’indizione di una conferenza di servizi o l’esercizio di poteri sostitutivi, in conformità agli obblighi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1, co. 2-bis, della legge n. 241/1990.

Ne consegue l’obbligo della Regione di concludere il procedimento con provvedimento finale motivato entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento il TAR nomina commissario ad acta il Prefetto di Potenza, con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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