Decadenza permesso di costruire e piano strutturale sopravvenuto obbligo valutare premi volumetrici (TAR Calabria n. 1648 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di conferma in autotutela è legittimo anche quando innova la motivazione, purché sia frutto di un rinnovato esercizio del potere amministrativo. La decadenza del permesso di costruire per sopravvenuto contrasto con il piano strutturale comunale deve fondarsi su una valutazione completa della normativa regionale vigente. Il Comune non può dichiarare la decadenza trascurando la disciplina regionale sui premi volumetrici applicabile agli interventi di ristrutturazione edilizia. Spetta all’amministrazione definire il significato di «riqualificazione conservativa» e verificare se nella zona storica sia ammesso il solo restauro o anche la ristrutturazione edilizia, nella quale ipotesi non può essere negato l’aumento di volumetria richiesto.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva il permesso di costruire n. 6 del 2024 in variante, per la ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un fabbricato condominiale. Con provvedimento del 26 aprile 2024, il Comune dichiarava la decadenza del titolo ai sensi dell’art. 15, comma 4 d.P.R. n. 380 del 2001, per essere entrato in vigore il nuovo piano strutturale comunale e non essendo stato comunicato l’avvio dei lavori.
Il ricorrente impugnava il provvedimento. Nelle more, il Comune adottava un provvedimento integrativo e di conferma, previa comunicazione di avvio del procedimento. Contro questo secondo atto il ricorrente proponeva motivi aggiunti, lamentandone la natura innovativa e il contrasto con la normativa regionale in materia di premi volumetrici.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso principale, essendo il primo provvedimento superato da quello di conferma del 9 luglio 2024. Quanto a quest’ultimo, il Collegio ricorda che si ha provvedimento di conferma quando l’amministrazione procede a un riesame della precedente decisione, anche acquisendo nuovi elementi. La sua natura innovativa rientra nella fisiologia dell’autotutela confermativa e non incide sulla legittimità dell’azione amministrativa, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 1633 del 2026.
Il Tribunale accerta che il piano strutturale è entrato in vigore dopo il rilascio del titolo, costituendo dunque una sopravvenienza. Quanto all’aumento di volumetria, la relazione tecnica di accompagnamento al progetto indica un incremento di mc. 109,81. Il ricorrente ha contestato tali dati con una perizia stragiudiziale, ma questa non è corredata da elaborati grafici: il Tribunale accorda quindi maggiore credibilità ai dati esposti nella richiesta di permesso, con cui il privato assume la responsabilità della definizione dell’intervento.
Il Collegio esamina l’art. 3, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 380 del 2001, che per gli immobili in zona omogenea A ammette la ristrutturazione edilizia solo se mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, senza incrementi di volumetria. Il regolamento edilizio comunale, all’art. 25.1, persegue la «riqualificazione conservativa» per la zona ATO1, concetto che il Tribunale ritiene sfuggente ma che non introduce alcuna deroga espressa alla normativa nazionale.
Il punto decisivo riguarda la normativa regionale. L’art. 5, comma 1 l.r. Calabria n. 25 del 2022 consente, per gli edifici in stato legittimo, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento fino al 20 per cento della superficie o del volume. L’ambito applicativo è ampio e ricomprende gli edifici in ATO1, come già affermato dal TAR Calabria, Sez. II, n. 2212 del 2025. Di tale normativa premiale il Comune non ha tenuto conto. Esso avrebbe dovuto valutarne l’applicabilità, spettando all’amministrazione definire il significato di «riqualificazione conservativa» e verificare se nella zona sia ammesso il solo restauro o anche la ristrutturazione edilizia. Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti è pertanto illegittimo e va annullato, salvo il riesercizio del potere. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.