Carta elettronica docente e ottemperanza del giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 797 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Il ricorso ex art. 112 e ss. c.p.a. è fondato quando il titolo sia passato in giudicato, ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. L’amministrazione va condannata a dare piena esecuzione al titolo entro il termine assegnato; per il caso di persistente inadempimento si nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, docente, ad usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per le annualità indicate, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato.
Non avendo l’amministrazione provveduto a dare esecuzione al titolo, la docente ha agito per l’integrale ottemperanza. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati si sono costituiti resistendo con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata in data 3.04.2024. Rispetto a tale titolo è decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo azionato. Il Collegio rileva pertanto l’inottemperanza del Ministero resistente.
Il ricorso è dunque fondato e viene accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione, in favore della ricorrente, dell’importo dovuto entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che, su istanza della ricorrente attestante il perdurante inadempimento, darà corso al procedimento entro i successivi sessanta giorni, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il Commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Collegio delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.