Obbligo del Comune di provvedere su segnalazione circostanziata di abusi edilizi (TAR Campania n. 1140 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una segnalazione circostanziata e documentata concernente presunti abusi edilizi, il Comune è obbligato ad attivare e a concludere, con provvedimento espresso, il procedimento di controllo e verifica della natura abusiva delle opere. Tale obbligo discende dal combinato disposto dell’art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 193 della L.R. n. 65/2014 e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La legittimazione ad attivare i poteri di vigilanza e repressivi spetta a chiunque vi abbia interesse e, in particolare, al proprietario confinante che lamenti possibili effetti pregiudizievoli. Il silenzio serbato integra inadempimento e giustifica la condanna dell’ente a provvedere entro un termine perentorio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile posto al piano sottostante a quello di un’altra unità del medesimo edificio, ha inoltrato al Comune una segnalazione con cui denunciava plurime opere ritenute abusive realizzate dalla proprietaria dell’appartamento sovrastante: la realizzazione di una tettoia di rilevanti dimensioni ancorata al terrazzo di copertura, la chiusura in muratura di un balcone con ampliamento volumetrico e mutamento di destinazione d’uso, l’installazione di una vasca sul terrazzo.
La segnalazione, trasmessa a mezzo PEC, è rimasta priva di riscontro. Seguiva una diffida, anch’essa senza esito. La ricorrente ha quindi introdotto il giudizio avverso il silenzio-inadempimento del Comune, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’istanza. Quando la segnalazione è circostanziata e documentata, l’amministrazione è tenuta ad attivare e a concludere il procedimento di controllo sulla natura abusiva dell’opera. Il fondamento normativo è duplice: l’art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 e l’art. 193 della L.R. n. 65/2014 attribuiscono al Comune la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel proprio territorio; l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 impone di concludere con provvedimento espresso il procedimento che consegua obbligatoriamente a un’istanza.
Su questa base il Tribunale richiama il precedente del TAR Toscana, III, n. 1630 del 2019, secondo cui l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza tesa all’accertamento dell’eventuale irregolarità dell’opera del vicino scaturisce dal combinato disposto delle menzionate disposizioni.
Quanto alla legittimazione, il Collegio si colloca nel solco della giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 10202 del 2025: la legittimazione ad attivare i poteri di vigilanza e repressivi spetta a chiunque vi abbia interesse e, segnatamente, al proprietario confinante che lamenti possibili effetti pregiudizievoli da opere potenzialmente abusive. La pretesa non investe l’accertamento dell’illegittimità provvedimentale, ma la verifica della regolarità dell’attività edilizia concretamente posta in essere.
Nel caso di specie la ricorrente, proprietaria di un immobile sottostante e sito nel medesimo edificio, ha interesse all’esercizio dei poteri di vigilanza e, ove necessario, repressivi. Le istanze presentate integrano segnalazioni circostanziate, rispetto alle quali sussiste l’obbligo di provvedere. L’amministrazione era dunque tenuta a determinarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Comune di riscontrare la segnalazione nel termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, svolgendo gli accertamenti e indicando se sussistano gli abusi e, in caso affermativo, i procedimenti intrapresi. Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio ritiene allo stato di poter soprassedere, restando la stessa subordinata a una successiva istanza di parte in caso di perdurante inerzia. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate in € 800,00 oltre accessori; compensate tra le parti private.
Nota della Redazione
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